Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8348 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8348 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato in Svezia DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/12/2022 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16/12/2022, la Corte di appello di Firenze, in riforma della pronuncia emessa 1’8/3/2021 dal Tribunale di Siena, dichiarava NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e lo condannava alla pena di otto giorni di arresto e seimila euro di ammenda.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
violazione degli artt. 2 e 131-bis cod. pen.; omessa motivazione. La Corte di appello avrebbe riformato la sentenza di primo grado (che aveva prosciolto il COGNOME riconoscendo la particolare tenuità del fatto) con motivazione viziata, che non terrebbe conto sia della condotta successiva al reato, quale la rimozione della tettoia, sia dell’assenza di un effettivo carico urbanistico legato all’opera; quanto al primo profilo, inoltre, la sentenza avrebbe errato nel ritenerlo inapplicabile ratione temporis (sul presupposto che la valutazione di condotte successive all’illecito sarebbe stata introdotta nell’art. 131-bis cod. pen. dal d. Igs. n. 150 d 2022), dovendosi far riferimento all’art. 2 cod. pen., in presenza di una normativa sopravvenuta più favorevole;
ancora con riguardo all’art. 131-bis cod. pen., si lamenta poi che la Corte non avrebbe valutato la scarsa conoscenza della lingua italiana da parte del COGNOME, cittadino svedese. Questi, infatti, potrebbe al più comprendere un “normale linguaggio corrente”, non la terminologia tecnico-amministrativa, come peraltro confermato dal fatto che per realizzare l’opera si sarebbe affidato ad un geometra, con progetto ritualmente depositato in Comune e difforme dalla prescrizione solo per un foglio di plexiglass spesso un millimetro, successivamente rimosso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati in modo congiunto – risulta manifestamente infondato.
La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, e dunque ha negato l’esimente della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. con una motivazione del tutto adeguata, basata su una logica lettura degli elementi istruttori (peraltro pacifici) e priva della denunciata erronea applicazione della legge penale; come tale, dunque, non censurabile.
4.1. In particolare, sono state innanzitutto valorizzate le dimensioni della tettoia, lunga 22 metri, larga 6,75 metri ed alta tra 2,50 e 2,88 metri, per una superficie coperta complessiva di 148,5 metri quadrati. Di seguito, è stata evidenziata la sostanziale difformità dell’opera rispetto a quanto assentito con SCIA (tettoia permeabile, ossia una pergola ombreggiante volta a schermare l’irraggiamento solare), trattandosi di una struttura fissa ed impermeabile alla pioggia (con doppia orditura in legno, su cui era stata posata una copertura multistrato composta da due livelli di cannicci con interposto una pannello in plexiglass); la tettoia, peraltro, era funzionale all’attività di somministrazione alimenti e bevande, così da rappresentare – come nell’ordinanza di rimozione un ampliamento della volumetria della struttura muraria, a questa palesemente
funzionale. Un’opera, dunque, che non poteva esser qualificata come di minima consistenza, come sostenuto dalla difesa, a prescindere dall’incidenza sul carico urbanistico della struttura.
Tanto premesso e non contestato, la Corte di merito ha poi sostenuto con argomento corretto l’inapplicabilità dell’art. 131-bis, comma 1, cod. pen. nel testo modificato dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, con riguardo alla valutazione della condotta susseguente al reato: alla data della pronuncia di appello (16/12/2022), infatti, la novella non era ancora entrata in vigore, quel che sarebbe avvenuto soltanto il 30 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199.
5.1. La Corte di appello, peraltro, ha sviluppato sul punto anche una considerazione ulteriore, non manifestamente illogica, evidenziando che il post factum valorizzato nel gravame, ossia la demolizione dell’abuso, costituiva soltanto l’ottemperanza all’ordine di demolizione disposto in via amministrativa, quindi una condotta da eseguire coattivamente, non un atto volontario.
Sotto altro profilo, poi, la sentenza – con argomento in fatto qui non censurabile – ha rilevato che dall’istruttoria non era risultato che il COGNOME non conoscesse la lingua italiana e non fosse in grado di conoscere le norme urbanistiche; al riguardo, peraltro, non può essere neppure verificata la diversa tesi sostenuta nel ricorso – secondo cui l’imputato avrebbe avuto una conoscenza solo “colloquiale” della lingua italiana, tanto da doversi rivolgere ad un geometra per istruire la SCIA -, trattandosi di un argomento di puro merito, proprio della sola fase di cognizione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2024
Il Cogliere estensore GLYPH Il Presidente