Tentativo di Furto di 81 Oggetti: Esclusa la Particolare Tenuità del Fatto
L’ordinanza n. 19486/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. Anche se il valore dei singoli beni è modesto, il loro numero elevato può essere decisivo per escludere il beneficio. Questo principio è stato ribadito in un caso di tentato furto aggravato che ha visto due imputati ricorrere fino all’ultimo grado di giudizio, senza successo.
I Fatti del Processo
Due individui venivano condannati in primo grado e in appello per il reato di tentato furto aggravato in concorso. La difesa, nel tentativo di ottenere una pronuncia assolutoria, aveva basato il proprio ricorso per Cassazione su un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Secondo i ricorrenti, la condotta delittuosa avrebbe dovuto essere considerata di lieve entità, tale da non meritare una sanzione penale. Tuttavia, la Corte di Appello di Milano aveva già respinto questa tesi, fornendo una motivazione che la Suprema Corte ha successivamente ritenuto logica e ineccepibile.
La Decisione della Cassazione e le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che il tentativo di furto aveva avuto ad oggetto ben 81 beni di diversa tipologia. Proprio questo dato numerico ha costituito l’ostacolo insormontabile all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che i ricorrenti non si sono confrontati adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva chiaramente spiegato, nelle pagine 2 e 3 del provvedimento, perché l’offesa non poteva essere considerata di ‘particolare tenuità’. La pluralità e la varietà degli oggetti che si intendeva sottrarre delineano un’azione criminosa di una certa gravità, che va oltre la soglia della minima offensività richiesta dalla norma.
La Suprema Corte ha quindi confermato il giudizio sfavorevole espresso nei gradi di merito, sottolineando che una valutazione corretta della tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva della condotta, inclusa la quantità di beni coinvolti. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza della Valutazione Complessiva
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è un giudizio complesso che tiene conto di tutti gli elementi della condotta illecita. Il numero degli oggetti coinvolti in un reato contro il patrimonio, come il furto, è un indicatore quantitativo che può assumere un rilievo qualitativo decisivo. Un tentativo di sottrarre 81 beni, anche se di modico valore individuale, dimostra una determinazione e un’offesa al patrimonio che la legge non può considerare trascurabile. La decisione serve quindi come monito: la frammentazione dell’azione in una moltitudine di piccoli oggetti non è una strategia valida per rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché manifestamente infondato. I ricorrenti non hanno contestato in modo efficace le argomentazioni logiche e ineccepibili della sentenza di appello, che aveva già rigettato la loro richiesta.
Qual è stato l’elemento decisivo per escludere la particolare tenuità del fatto?
L’elemento decisivo è stato il numero di beni oggetto del tentato furto. La Corte ha ritenuto che il tentativo di sottrarre ben 81 beni di tipologia diversa costituisse un’offesa di entità tale da non poter essere considerata di particolare tenuità.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19486 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti colpevoli del delitto di cui agli artt.11 56,624 e 625 cod. pen.;
Considerato che il primo e unico motivo comune, con il quale i ricorrenti denunziano vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata;
-la Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. 2 e 3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione dell’ipotesi di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. argomentazioni logiche e ineccepibili (l’offesa arrecata non può considerarsi di particolare tenuità atteso che il tentativo di furto ha avuto ad oggetto ben 81 beni di tipologia diversa) esprimendo dunque un giudizio sfavorevole.
-Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
Il Presidente