Particolare tenuità del fatto: la Cassazione fissa i paletti per il decreto penale
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 21918/2024) interviene su una questione procedurale di grande rilevanza: l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nel contesto del procedimento per decreto penale di condanna. La Suprema Corte ha stabilito che il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) non può prosciogliere autonomamente l’imputato per questo motivo, ma deve seguire un iter specifico che coinvolge nuovamente il Pubblico Ministero. Analizziamo la decisione.
I fatti del caso
Il caso ha origine da una richiesta di emissione di un decreto penale di condanna avanzata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pavia nei confronti di due persone. Il GIP, investito della richiesta, ha però ritenuto che la condotta contestata rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Di conseguenza, anziché emettere il decreto, ha emesso una sentenza di “non doversi procedere”.
Contro questa decisione, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un’erronea applicazione della legge e l’abnormità del provvedimento. Il PM ha sostenuto che l’applicazione della speciale causa di non punibilità non può avvenire nella fase di delibazione del decreto penale, che si svolge senza un contraddittorio tra le parti.
La decisione della Corte di Cassazione e la procedura corretta
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, giudicandolo fondato. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi nuovamente al GIP del Tribunale di Pavia per il corretto prosieguo del procedimento.
La Suprema Corte ha ribadito un principio di diritto già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20569 del 2018. Secondo tale principio, quando il GIP, nel corso di un rito monitorio come quello per decreto penale, ritiene che possa essere applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non può emettere direttamente una sentenza di proscioglimento.
La procedura corretta impone al GIP di trasmettere gli atti al Pubblico Ministero. Sarà quest’ultimo a dover valutare se sussistono i presupposti per chiedere l’archiviazione del procedimento sulla base della tenuità del fatto. Questa scansione procedurale è fondamentale per preservare i ruoli e le prerogative di accusa e giudicante.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla natura del procedimento per decreto penale. Questa procedura si caratterizza per l’assenza di un contraddittorio pieno e di un’udienza preliminare. In questo contesto, una decisione di proscioglimento nel merito da parte del GIP, basata su una valutazione discrezionale come quella sulla tenuità del fatto, scavalcherebbe le prerogative del Pubblico Ministero, titolare dell’azione penale. La restituzione degli atti al PM permette a quest’ultimo di esercitare le proprie funzioni, valutando se l’ipotesi di archiviazione sia effettivamente la strada più corretta. In sostanza, si crea un dialogo istituzionale necessario per garantire un corretto svolgimento del procedimento, anche nelle sue forme speciali e accelerate.
Le conclusioni
La sentenza in esame rafforza un importante principio di procedura penale, garantendo che l’istituto della particolare tenuità del fatto, pur essendo uno strumento essenziale per la deflazione del carico giudiziario, venga applicato nel rispetto delle regole processuali. Si impedisce così che il GIP, in una fase non contraddittoria, possa prendere decisioni che spettano primariamente alla valutazione del Pubblico Ministero. Questa pronuncia offre un chiaro indirizzo agli operatori del diritto, delineando un percorso obbligato per la gestione dei casi in cui la tenuità del fatto emerge durante la richiesta di un decreto penale di condanna.
Può il GIP applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto quando riceve una richiesta di decreto penale di condanna?
No. Secondo la sentenza, il GIP non può dichiarare direttamente il “non doversi procedere” per particolare tenuità del fatto in questa fase procedimentale, poiché avviene senza contraddittorio.
Qual è la procedura corretta che il GIP deve seguire se ritiene che il fatto sia di particolare tenuità?
Il GIP deve restituire gli atti al Pubblico Ministero. Spetterà a quest’ultimo valutare se sussistono i presupposti per chiedere l’archiviazione del procedimento per tenuità del fatto.
Perché il GIP non può decidere autonomamente in questo specifico caso?
La ragione risiede nella natura del procedimento per decreto penale, che è un rito monitorio privo di un confronto dialettico tra le parti. La restituzione degli atti al PM garantisce il rispetto dei ruoli processuali e permette all’organo dell’accusa di effettuare le proprie valutazioni prima di una possibile chiusura del caso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21918 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PAVIA nel procedimento a carico di:
CAMPIONI NOME NOME a VOGHERA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG, COGNOME. COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 23 ottobre 2023 il GIP del Tribunale di Pavia, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine al reato loro ascritto perché il fatto non è punibile ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen..
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cessazione il Pubblico Minister territoriale, deducendo erronea applicazione di legge e abnormità della decisione.
2.1 Richiamando arresti di questa Corte di legittimità, il PM ricorrente evidenzia che l’applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art.1 bis cod.pen. non può avvenire in sede di delibazione (senza contraddittorio) della richiesta di emissione di decreto penale di condanna.
Il ricorso è fondato.
3.1 II Collegio condivide e fa proprio il principio di diritto espresso da Sez. Un. n.20569 del 18.1.2018, rv 272715, secondo cui la eventuale applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nel rito monitorio, va realizzata tramite la trasmissione degli atti dal GIP al Pubblico Ministero affinchè costui valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del procedimento. Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pavia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 27 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presid ent-9