Particolare tenuità del fatto: perché non si applica dal Giudice di Pace
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un’importante valvola di sfogo del sistema giudiziario, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicabilità non è universale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: questa causa di non punibilità non trova spazio nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace. Analizziamo la decisione per comprenderne le ragioni e le implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di minaccia emessa dal Tribunale di Prato, in funzione di giudice d’appello rispetto a una precedente decisione del Giudice di Pace. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza di conferma della sua colpevolezza, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso: Una Difesa Inammissibile
La strategia difensiva si è articolata su tre punti principali, che tuttavia non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte:
1. Censura sull’elemento materiale del reato: Il primo motivo contestava la ricostruzione dei fatti, un’argomentazione che per sua natura attiene al merito della vicenda e non a questioni di legittimità, unico ambito di competenza della Corte di Cassazione.
2. Errata esclusione della particolare tenuità del fatto: Il secondo motivo lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto contestato fosse di lieve entità e quindi non meritevole di sanzione penale.
3. Vizio di motivazione sull’elemento psicologico: Il terzo motivo, pur denunciando formalmente un difetto di motivazione sul dolo, in realtà mirava nuovamente a far valere l’applicabilità della causa di non punibilità per la lieve entità del fatto.
La Decisione della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale e su un orientamento giurisprudenziale ormai granitico per quanto riguarda l’ambito di applicazione della particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni
La Corte ha smontato la difesa dell’imputato con argomentazioni chiare e precise. In primo luogo, ha ribadito che il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato per chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti; pertanto, il primo motivo era intrinsecamente inammissibile.
Il cuore della pronuncia risiede però nell’analisi del secondo e terzo motivo. La Corte ha qualificato entrambi come ‘manifestamente infondati’. La ragione è netta: l’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale, non è applicabile ai procedimenti penali che si svolgono davanti al Giudice di Pace. Questo principio è stato sancito in modo definitivo dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 53683 del 2017. Tale pronuncia ha chiarito che il procedimento davanti al Giudice di Pace è regolato da un corpus normativo speciale (il D.Lgs. 274/2000) che già prevede istituti propri volti a deflazionare il carico giudiziario per i reati minori, rendendo superflua e non compatibile l’applicazione dell’art. 131-bis.
Di conseguenza, invocare tale norma in un procedimento di competenza del Giudice di Pace costituisce un errore di diritto che rende il motivo di ricorso palesemente infondato. Un aspetto interessante è che la Corte ha condannato il ricorrente solo al pagamento delle spese processuali, senza infliggere ulteriori sanzioni pecuniarie, poiché la sentenza delle Sezioni Unite che ha cristallizzato questo principio è successiva alla data di proposizione del ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un punto fermo nella giurisprudenza penale: la disciplina processuale davanti al Giudice di Pace è autonoma e non ammette l’applicazione di istituti, come la particolare tenuità del fatto, previsti per il procedimento ordinario. Questa decisione serve da monito per gli operatori del diritto, chiarendo che le strategie difensive devono essere attentamente calibrate in base al rito e al giudice competente. Per i cittadini, conferma che la valutazione della gravità dei reati minori di competenza del Giudice di Pace segue regole specifiche, diverse da quelle applicate nei tribunali ordinari.
È possibile invocare la particolare tenuità del fatto per i reati di competenza del Giudice di Pace?
No, la Corte di Cassazione, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, ha stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non si applica ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché contestava l’elemento materiale del reato, ovvero la ricostruzione dei fatti. Questo tipo di valutazione attiene al merito del processo e non può essere oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione, che giudica solo sulla corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Cosa significa che un ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che i motivi presentati sono così palesemente privi di fondamento giuridico da essere respinti senza necessità di un’analisi approfondita. Nel caso specifico, i motivi erano basati sull’applicazione di una norma (art. 131-bis c.p.) che una sentenza delle Sezioni Unite ha definitivamente escluso per quel tipo di procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28343 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2017 del TRIBUNALE di PRATO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con ricorso presentato in data 1 aprile 2017 e inviato alla Corte di cassazione a distanza di sette anni, l’imputato lana NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Prato che ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia;
Chiarito che non torna applicabile, ratione temporis, la previsione degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, che escludono la deducibilità di vizi motivazioni nel ricorso proposto avverso sentenza di appello per reati di competenza del giudice di pace;
Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dell’elemento materiale del reato, si risolve in censure di fatto inammissibili in sede di legittimità;
Considerato che il secondo motivo, che contesta l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen, è manifestamente infondato, poiché l’invocata disposizione non si applica ai procedimenti del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 – 01);
Rilevato che il terzo motivo, che formalmente enuncia il vizio di motivazione con riferimento all’elemento psicologico del reato, viene sviluppato nel senso di invocare, ancora una volta, l’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. e pertanto è intrinsecamente generico nella parte relativa al dolo del reato ed è manifestamente infondata quanto alla invocazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; mentre il ricorrente può essere esentato dal pagamento delle ulteriori sanzioni, poiché la pronuncia delle Sezioni Unite che ha determinato la manifesta infondatezza del secondo e del terzo motivo è successiva alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 03/07/2024