Recidiva e Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Beneficio non si Applica
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilevanza pratica: i limiti all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, specialmente in presenza di precedenti penali specifici. La pronuncia chiarisce come la recidiva reiterata e specifica possa essere un ostacolo insormontabile per l’imputato che spera di beneficiare di questa norma, delineando un confine netto basato sulla pericolosità sociale del reo.
I Fatti del Caso: La Vendita di Supporti Audiovisivi Illegali
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dalla legge sul diritto d’autore (art. 171-ter lett. d, L. 633/1941). L’imputato era stato ritenuto responsabile della messa in vendita di un ingente quantitativo di supporti digitali illecitamente riprodotti, nello specifico 218 CD-Rom, 965 DVD e 25 CD-Rom contenenti giochi, tutti privi del marchio di tutela del diritto d’autore.
Il Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. La difesa ha articolato un unico motivo di ricorso, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione sul Beneficio della Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La Suprema Corte ha innanzitutto ribadito un principio fondamentale del giudizio di legittimità: i motivi di ricorso non possono riguardare una rivalutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti, attività riservate esclusivamente al giudice di merito. Il ricorso era basato su censure che non rientravano nel numerus clausus dei vizi deducibili in Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Nel merito della questione principale, la Corte ha spiegato perché la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non potesse essere applicata nel caso di specie. La decisione si fonda su due elementi cruciali:
1. La Recidiva Specifica e Reiterata: I giudici hanno evidenziato che l’imputato era gravato da tre precedenti penali specifici. La Corte d’Appello aveva correttamente riconosciuto la recidiva reiterata e specifica, un elemento che, secondo la Cassazione, è “sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato”.
2. L’Elevato Grado di Colpevolezza: La presenza di tali precedenti penali specifici è stata interpretata come un indicatore di un elevato grado di colpevolezza. Questo, unito alla pericolosità sociale, preclude l’accesso al beneficio, che è pensato per situazioni di occasionalità e minima offensività.
La Corte ha specificato che, nonostante la pena base fosse stata fissata in otto mesi di reclusione e 2000 euro di multa (poi aumentata a un anno e 3000 euro per la recidiva), la valutazione sulla tenuità del fatto non può prescindere dall’analisi complessiva della condotta e della personalità dell’autore del reato. La recidiva specifica, in questo contesto, assume un peso determinante che impedisce di considerare il fatto come ‘particolarmente tenue’.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: la presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici e reiterati, costituisce un forte ostacolo all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La valutazione non si limita alla gravità oggettiva del singolo episodio criminale, ma si estende alla condotta complessiva dell’imputato e alla sua inclinazione a delinquere. Questa pronuncia serve da monito: il beneficio della non punibilità per tenuità del fatto non è un automatismo, ma il risultato di un giudizio complesso che tiene in debita considerazione la storia criminale del soggetto. Per il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
La recidiva specifica impedisce sempre l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, secondo questa ordinanza, la recidiva reiterata e specifica è stata considerata un elemento sintomatico di accentuata pericolosità sociale e di elevato grado di colpevolezza, tale da precludere l’applicazione del beneficio previsto dall’art. 131-bis del codice penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per un giudizio in Cassazione (il cosiddetto numerus clausus). In particolare, le censure sollevate riguardavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, aspetti che sono di competenza esclusiva del giudice di merito e non possono essere riesaminati in sede di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5896 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5896 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 31/03/1967
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all’art. 171 ter lett. d) L.633/1941, in ordine alla messa in di 218 CD Rom, 965 DVD, ed ulteriori 25 CD Rom contenenti giochi, tutti privi di marchio SIAE, lamentando, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ord all’affermazione della responsabilità, mancata applicazione della causa di non punibilità di all’art. 131 bis cod. pen.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione d riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insinda in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha richiamato i tre precedenti penali, tutti specifici, da cui è gravato il ri
In ordine alla seconda doglianza, si premette che il ricorrente è stato applicato alla base di otto mesi di reclusione e euro 2000 di multa, l’aumento per la recidiva specifica, pena finale di un anno di reclusione ed euro 3000 di multa ( poi ridotta per la scelta di rit segue che, correttamente, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata, essendo stata riconosciuta la reci reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato l’elevato grado di colpevolezza che essa implica (Sez.5 n. 1489 del 19/10/2020 Ud. (dep. 14/01/2021 ) Rv. 280250)
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nell determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), al condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore dell Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente