Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45728 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45728 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIONNE COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio d motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’a 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e, invero, articolato in termini non specifici, avendo la Corte d’appello congruamente evocato, a fondamento della propria decisione (cfr., pag. 8), il fatto che, a carico del ricorrente, fosse stata ritenuta la r specifica reiterata, espressione di ingravescente pericolosità criminale e, di converso, d carattere abituale e non occasionale della condotta criminosa, elementi ostativi all invocata applicazione della causa di proscioglimento per particolare tenuità; la decisione appare corretta in diritto (cfr., ta ultimo, Sez. 5 , n. 1489 del 19/10/ dep. 14/01/2021, Serra Rv. 280250 – 01) e, comunque, solo genericamente contrastata in fatto essendosi la difesa limitata – senza comprovare il suo assunto – a sostenere l risalenza dei precedenti fondanti la recidiva qualificata come tali, a suo avviso, inidone giustificare la valutazione di non occasionalità;
ribadito che il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimen ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli r rilevanti (cfr., Sez. 7 – , n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01) e che, ogni caso, la motivazione del diniego ben può ricavarsi anche implicitamente dalle ulteriori valutazioni operate dal giudice sia in punto di responsabilità che di pena (cf Sez. 4 , n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 01; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024