Particolare tenuità del fatto: la Cassazione chiarisce i limiti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale. Questo istituto, pensato per evitare la sanzione penale in casi di minima offensività, non può essere invocato da chi ha una storia di recidiva, specialmente per reati della stessa natura. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i confini di questa importante norma.
I fatti del processo
Il caso riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancata applicazione da parte dei giudici di merito della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la condotta contestata sarebbe stata talmente lieve da non meritare una sanzione penale, rientrando perfettamente nei canoni dell’art. 131-bis c.p.
La non applicabilità della particolare tenuità del fatto
L’articolo 131-bis del codice penale consente al giudice di non procedere alla punizione quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa risulta essere di ‘particolare tenuità’. Tuttavia, la stessa norma prevede delle esclusioni. In particolare, il beneficio non può essere concesso quando l’autore del reato ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascuno di lieve entità. Questo perché la reiterazione dei comportamenti illeciti denota una tendenza a delinquere che è incompatibile con il giudizio di minima offensività richiesto dalla norma.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato che i motivi del ricorso erano generici e si limitavano a ripetere le argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Il punto cruciale della decisione risiede però nella valutazione dei precedenti penali del ricorrente. La Corte ha evidenziato come l’imputato avesse alle spalle reiterati e ravvicinati episodi di evasione. Questa circostanza, ai sensi del quarto comma dell’art. 131-bis, costituisce un ostacolo insormontabile all’applicazione della causa di non punibilità. La pluralità di condotte illecite, soprattutto se specifiche come in questo caso, dimostra una consapevole e persistente volontà di violare la legge, che non può essere considerata di ‘particolare tenuità’.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce con chiarezza che la particolare tenuità del fatto non è un beneficio accessibile a chiunque commetta un reato di per sé non grave. La valutazione deve tenere conto del comportamento complessivo dell’imputato. La presenza di precedenti penali specifici e reiterati è un indicatore di una certa ‘abitualità’ nel commettere reati, una condizione che la legge considera incompatibile con la finalità dell’istituto. Pertanto, la condanna dell’imputato è stata confermata, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo l’ordinanza, non si applica quando l’autore del reato ha precedenti penali reiterati e specifici, come plurime e ravvicinate evasioni, poiché tale comportamento esclude per legge la concessione del beneficio.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici, meramente ripetitivi di quelli già presentati in appello e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva correttamente evidenziato l’ostacolo dei precedenti penali.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40384 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40384 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
n. 51NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermat condanna per evasione, deducendo violazione di legge per il diniego di applic della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen..
Il ricorso è inammissibile.
I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d’appello, disattesi dai gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo dato atto che la mancata applicazione dell’art.131-bis, cod. pen. deriva dai reiterat penali del ricorrente anche specifici, con plurime ravvicinate evasioni che, ai sens comma del menzionato articolo, escludono l’applicazione di detta causa di non punibilit
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del proce ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorre determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2024 La Consigliera estensora