Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Penali Contano
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra precisi limiti, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da un automobilista condannato per violazione dell’art. 187 del Codice della Strada, che si è visto negare sia questo beneficio sia le attenuanti generiche a causa dei suoi precedenti penali.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato in primo grado e in appello per un reato previsto dal Codice della Strada, ha presentato ricorso per Cassazione. La difesa ha sollevato due principali motivi di doglianza: l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis c.p. (la non punibilità per particolare tenuità del fatto) e all’art. 62-bis c.p. (le attenuanti generiche).
Secondo la difesa, il fatto contestato, di per sé, era di lieve entità e avrebbe meritato l’applicazione del beneficio della non punibilità. Inoltre, si lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa dei presupposti necessari per l’applicazione dei benefici richiesti, evidenziando come la storia criminale del ricorrente fosse un ostacolo insormontabile per accogliere le sue richieste.
Le Motivazioni: la particolare tenuità del fatto e l’abitualità
Il cuore della decisione riguarda l’esclusione dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha sottolineato che l’imputato annoverava ben quattro condanne precedenti per fatti analoghi. Questa circostanza, puntualmente richiamata nella sentenza d’appello, rende manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta.
Secondo la legge, la causa di non punibilità non può essere applicata se l’imputato ha commesso più reati della stessa indole. La Cassazione, richiamando una propria precedente pronuncia (Sez. 5, n. 26813/2016), ha ribadito che la norma stessa impone di considerare il “fatto” nella sua “dimensione plurima”. In tale valutazione complessiva, l’eventuale tenuità dei singoli episodi perde di rilevanza. In sostanza, la ripetizione di condotte illecite dello stesso tipo dimostra una tendenza a delinquere che è incompatibile con la ratio del beneficio, pensato per offese del tutto occasionali e marginali.
Le Motivazioni: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata congrua e corretta. Il giudice di merito aveva evidenziato la personalità negativa dell’imputato, desunta proprio dai numerosi precedenti penali. In assenza di elementi positivi da valutare, la concessione del beneficio non era giustificata.
Citando un altro precedente (Sez. 2, n. 3896/2016), la Cassazione ha ricordato che il giudice non è tenuto a confutare ogni singola argomentazione difensiva. È sufficiente indicare gli elementi di preponderante rilevanza che ostacolano la concessione delle attenuanti. I precedenti penali, da soli, possono essere sufficienti per formulare un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato e, di conseguenza, per negare il beneficio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: i benefici premiali, come la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche, non sono un diritto dell’imputato ma sono subordinati a una valutazione complessiva della sua condotta e personalità. La presenza di precedenti penali specifici e numerosi non è un mero dato anagrafico, ma un elemento che incide profondamente sul giudizio, potendo configurare quell'”abitualità” che preclude l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. e giustificare un giudizio di disvalore sulla personalità ai fini dell’art. 62-bis c.p. Questa decisione serve da monito: la ripetizione di reati dello stesso tipo chiude le porte a trattamenti sanzionatori più miti.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non si applica, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, quando l’imputato ha commesso più reati della stessa indole. La presenza di numerosi precedenti penali specifici (nel caso di specie, quattro condanne per fatti analoghi) configura una condotta abituale che esclude il beneficio.
I precedenti penali possono impedire la concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.)?
Sì. Secondo la Corte, i numerosi precedenti penali possono essere sufficienti a dimostrare una personalità negativa dell’imputato e, in assenza di altri elementi positivi, a giustificare il diniego delle attenuanti generiche, in quanto costituiscono un giudizio di disvalore sulla personalità.
Cosa si intende per valutazione ‘plurima’ del fatto ai fini dell’art. 131-bis c.p.?
Significa che quando un imputato ha commesso più violazioni della stessa indole, la valutazione non deve essere limitata alla tenuità del singolo episodio per cui si procede, ma deve considerare il comportamento nel suo complesso. In questa valutazione complessiva, la particolare tenuità dei singoli segmenti di condotta perde rilevanza di fronte all’abitualità del comportamento illecito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36642 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36642 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 187, commi 7, cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen.; 2. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i numerosi precedenti penali specifici annoverati dal ricorrente – riguardanti quattro condanne per fatti analoghi puntualmente richiamati in motivazione, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente (cfr. ex multis Sez. 5, n. del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 – 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non pu essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui e articola»).
Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali e l’assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 -01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
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Il Consigliere estensore ente