Particolare tenuità del fatto: La Cassazione chiarisce i limiti per chi ha precedenti
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra precisi limiti, come ribadito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame riguarda un ricorso avverso una condanna per tentato furto pluriaggravato, in cui la difesa chiedeva il riconoscimento di tale beneficio. La Suprema Corte, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha fornito chiarimenti decisivi sul ruolo dei precedenti penali e della condotta abituale dell’imputato.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato in primo e in secondo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato. L’imputazione nasceva dal tentativo di sottrarre beni presenti all’interno di una vettura parcheggiata sulla pubblica via. L’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso in Cassazione lamentando due principali vizi della sentenza d’appello: il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e l’errata applicazione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p. (cose esposte alla pubblica fede).
L’ostacolo dei precedenti penali alla particolare tenuità del fatto
Il cuore della decisione della Cassazione si concentra sul primo motivo di ricorso. La Corte d’Appello aveva negato il beneficio dell’art. 131-bis c.p. evidenziando come l’imputato fosse gravato da numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Secondo i giudici di merito, tale curriculum criminale delineava una “condotta abituale” che, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 131-bis, impedisce l’applicazione della causa di non punibilità.
La Cassazione ha pienamente condiviso questa impostazione, definendo l’argomentazione della Corte territoriale “immune da censure”. I precedenti penali, puntualmente richiamati nella motivazione, non sono un mero dato statistico, ma un elemento concreto che rende manifesta la serialità e l’abitualità del comportamento illecito del ricorrente. Questo carattere abituale è ostativo per legge al riconoscimento del beneficio, a prescindere dalla potenziale lieve entità del singolo episodio contestato.
le motivazioni
La Suprema Corte ha rafforzato il proprio ragionamento citando un suo precedente orientamento (Sez. 5, n. 26813/2016), secondo cui la causa di esclusione della punibilità non può trovare applicazione quando l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole. In tali casi, la norma stessa impone una valutazione complessiva del “fatto” nella sua dimensione “plurima”, dove la particolare tenuità dei singoli segmenti di condotta perde di rilevanza. Di conseguenza, l’analisi critica della difesa non è riuscita a scalfire la logica della decisione impugnata, che ha correttamente valorizzato i precedenti penali come indice di una personalità incline al delitto, incompatibile con il beneficio richiesto.
Anche il secondo motivo di doglianza, relativo all’aggravante del furto su cose esposte alla pubblica fede, è stato ritenuto infondato. La Corte ha confermato che i beni presenti all’interno di un’auto parcheggiata su una via pubblica, inclusa la dotazione del veicolo, rientrano a pieno titolo in tale categoria, giustificando l’applicazione dell’aggravante.
le conclusioni
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: la particolare tenuità del fatto non è un salvacondotto per reati di lieve entità se commessi da soggetti con una storia criminale consolidata. La valutazione del giudice non si limita al singolo episodio, ma si estende alla condotta complessiva dell’imputato. La presenza di precedenti penali specifici e reiterati configura una “condotta abituale” che la legge considera un impedimento assoluto all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La decisione ribadisce quindi la natura eccezionale del beneficio, riservato a condotte realmente sporadiche e non indicative di una persistente tendenza a delinquere.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La causa di non punibilità non si applica, tra le altre ipotesi, quando il comportamento dell’imputato è abituale. Come chiarito dalla sentenza, la presenza di numerosi precedenti penali per reati della stessa indole dimostra tale abitualità, impedendo il riconoscimento del beneficio.
I precedenti penali escludono sempre la particolare tenuità del fatto?
Sì, qualora i precedenti siano per reati della stessa indole, la legge considera la condotta “abituale”. La valutazione non si ferma al singolo episodio, ma considera il comportamento complessivo dell’autore del reato. Se emerge una tendenza a commettere illeciti, come nel caso di specie, il beneficio è escluso.
Gli oggetti all’interno di un’auto parcheggiata in strada sono considerati ‘esposti alla pubblica fede’?
Sì. La Corte ha confermato che il tentativo di furto di oggetti presenti all’interno di un veicolo parcheggiato sulla pubblica via integra l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 del codice penale, poiché tali beni si considerano affidati alla fiducia collettiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35076 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35076 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato dii tentato furto pluriaggravato.
Considerato che la prima censura, attinente al mancato ricono cimento della fattispecie di cui all’art. 131- bis cod. pen., non è scandita da nec bssaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugna a, in cui, con argomentare immune da censure, la Corte di appello ha rima icato come il ricorrente risulti gravato da numerosi precedenti condanne per ieati contro il patrimonio e cessione di sostanze stupefacenti;
considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i precedenti penali a inoverati dal ricorrente, puntualmente richiamati in motivazione, rendono ‘manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente, osta :ivo per legge al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 de 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 – 01:«La causa di esclusione della punibilità ser particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non può essere’ applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato abøia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stess.1 o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”), poic ié è la stessa previsione normativa a considerare il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevann l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»).
Considerato, quanto alla seconda doglianza, che la corte di merito ha congruamente argomentato in ordine alla ricorrenza nei fatti dell’5ggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., avendo riguardato il tentativo di ‘furto le cos esistenti all’interno di una vettura parcheggiata sulla pubblica vi., tra le qual possono essere ben ricomprese quelle che fanno parte della dotazione del veicolo.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e d ílla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa lamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell. 1 Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Pres idertke