Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31733 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con confermato I Barcellona Po di cui all’art. abitazione un 20,3, di cui 8 riconosciment di arresto ed e di quanto in s la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha decisione del 14/03/2023, a mezzo della quale il Tribunale di zo di Gotto aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato legge 14 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori dalla propria oltello a serramanico in acciaio, della complessiva lunghezza di cm. 2 di lama a punta e, per l’effetto, lo aveva condannato – previo delle circostanze attenuanti generiche – alla pena di mesi quattro ro seicento di ammenda, ordinando anche la confisca e devoluzione questro alla competente Direzione di Artiglieria.
Rico re per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, lamentando – con due distinti motivi – mancanza, contraddittorietà e/o manifesta cod. proc. pen 131-bis cod. p llogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , anche in punto di mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. n.
I’ rso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite. 3. Il ric
n la prima doglianza, la difesa invoca esclusivamente una inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti alla orica e oggettiva della vicenda, lamentando anche una inesistente à e illogicità dell’apparato argomentativo della decisione 3.1. C rivalutazione ricostruzione s contraddittorie impugnata.
3.2. Par ex art. 131-bis quanto semplic dal giudice di m particolare ten dell’assenza an menti, la doglianza inerente alla mancata applicazione dell’istituto od. proc. pen. non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in mente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati rito. Invero, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per ità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto he di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).
Ebbene, la Corte distrettuale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della presenza – a carico del ricorrente – di diversi pregiudizi penali, oltre che della sicura pericolosità del coltello detenuto; in ta modo, risulta compiuto il necessario vaglio postulato dalla sopra richiamata norma, divenendo tale valutazione incensurabile in cassazione. Trattasi di motivazione congruente e logica, nonché priva di contraddittorietà di sorta e,
quindi, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.