Particolare tenuità del fatto e precedenti penali: quando il beneficio viene negato
L’istituto della particolare tenuità del fatto rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato possa legittimamente ostacolare la concessione di questo beneficio, sottolineando l’ampia discrezionalità del giudice di merito in tale valutazione.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro la Valutazione del Giudice
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un individuo condannato dal Giudice di Pace di Ancona. L’imputato lamentava l’illogicità della motivazione con cui il giudice di primo grado aveva respinto la sua richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 34 del d.lgs. 274/2000.
Il Giudice di Pace aveva basato il proprio diniego sull’esistenza di precedenti penali a carico del ricorrente. Secondo la difesa, tale motivazione non era sufficiente a giustificare l’esclusione del beneficio.
La Decisione della Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che la decisione del giudice di merito fosse correttamente motivata e priva di vizi logici. La Corte ha affermato che la valutazione sulla sussistenza della particolare tenuità del fatto è un giudizio complesso che non si limita alla sola gravità del reato commesso, ma si estende anche a una valutazione complessiva della condotta dell’imputato.
Le Motivazioni: Il Peso dei Precedenti Penali
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il giudice di merito, nel decidere sulla particolare tenuità del fatto, ha il potere e il dovere di considerare ogni elemento utile a delineare la personalità dell’imputato. In questo contesto, i precedenti penali assumono un ruolo cruciale.
La Cassazione ha chiarito che:
1. Valutazione Ampia: La valutazione per la concessione del beneficio include non solo l’entità del danno o del pericolo, ma anche la non abitualità del comportamento. I precedenti penali sono un indicatore diretto di una possibile abitualità.
2. Inclusione dei Precedenti di Polizia: Il giudizio può spingersi fino a considerare anche eventuali precedenti di polizia, non solo sentenze di condanna passate in giudicato. Questo permette una visione più completa della condotta dell’individuo.
3. Discrezionalità del Giudice di Merito: Il peso specifico da attribuire a tali precedenti rientra nel potere discrezionale del giudice che valuta i fatti (giudizio di merito). Tale valutazione non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione (giudizio di legittimità), a meno che non emerga un’illogicità manifesta o una violazione di legge, circostanze non riscontrate nel caso di specie.
In sostanza, la Corte ha stabilito che decidere quanto un precedente penale incida sulla negazione del beneficio è una scelta che spetta al giudice di merito, e tale scelta è, in linea di principio, insindacabile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: chi ha precedenti penali o di polizia ha minori possibilità di accedere alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione sottolinea che la fedina penale non è un mero dato anagrafico, ma un elemento fondamentale per il giudizio sulla personalità e sulla meritevolezza del beneficio. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’istanza di applicazione di tale istituto deve essere supportata da argomentazioni solide che possano, se possibile, neutralizzare il peso dei precedenti, dimostrando l’assoluta occasionalità e la minima gravità del fatto specifico per cui si procede.
Un giudice può negare la particolare tenuità del fatto a causa dei precedenti penali?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il giudice può legittimamente negare il beneficio della particolare tenuità del fatto basando la sua decisione sull’esistenza di precedenti penali a carico dell’imputato, in quanto questi sono rilevanti per valutare la non occasionalità del comportamento.
Nella valutazione contano solo le condanne definitive o anche altri tipi di precedenti?
La valutazione del giudice è ampia e può estendersi fino a considerare anche i precedenti di polizia. Lo scopo è ottenere un quadro completo della condotta dell’imputato, non limitato alle sole sentenze di condanna passate in giudicato.
È possibile fare ricorso in Cassazione se si ritiene che il giudice abbia dato troppo peso ai precedenti penali?
No, di norma non è possibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che il peso attribuito ai precedenti rientra nella valutazione di merito del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4080 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4080 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 del GIUDICE DI PACE di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che il ricorso deduca illogicità della motivazione che non emergono dal provvedimento impugnato, atteso che il giudice del merito ha motivato il rigetto della istanza di applicazione della condizione di procedibilità dell’art. 34 digs. 28 agosto 2000, n. 274, sulla base dell’esistenza di precedenti penali a carico dell’imputato, la cu valutazione fa parte del giudizio sulla particolare tenuità del fatto, che permette considerare finanche eventuali precedenti di polizia (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 10796 del 16/02/2021, COGNOME, Rv. 280787), mentre il peso che è stato attribuito agli stessi in tale complessivo giudizio appartiene al merito della decisione, e non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via eciuitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio 2024.