Particolare Tenuità del Fatto: Non si Applica in Caso di Precedenti Specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo l’applicazione della particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Questa causa di non punibilità non può essere invocata quando l’imputato ha precedenti penali per reati della stessa indole, poiché la condotta perde il suo carattere di occasionalità. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Messina. L’imputato era stato condannato per guida senza patente e, nel suo ricorso in Cassazione, il difensore lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge, sostenendo che al suo assistito dovesse essere riconosciuta la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che l’episodio fosse di lieve entità e che la condotta fosse giustificata da una semplice dimenticanza del documento di guida.
La Decisione della Cassazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto le censure mosse dalla difesa come mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
La decisione si fonda su due pilastri principali:
1. La ripetitività del ricorso: Le argomentazioni non introducevano nuovi profili di diritto, ma si limitavano a contestare la valutazione dei fatti già operata nel giudizio precedente.
2. L’assenza dei presupposti per l’art. 131-bis c.p.: La Corte ha evidenziato come l’applicazione della causa di non punibilità fosse stata correttamente esclusa dai giudici di merito.
Le motivazioni
La Corte Suprema ha spiegato in modo chiaro perché la particolare tenuità del fatto non fosse applicabile nel caso di specie. La motivazione della Corte d’Appello, confermata dalla Cassazione, sottolineava che l’imputato risultava gravato da più precedenti penali specifici, ovvero altre condanne per guida senza patente.
Questa circostanza è decisiva. La presenza di precedenti della stessa indole dimostra che la condotta non è isolata od occasionale, ma si inserisce in un comportamento reiterato nel tempo. L’art. 131-bis c.p. è pensato per fatti di reato che rappresentano un episodio sporadico nella vita di una persona, non per chi dimostra una tendenza a violare la stessa norma. Inoltre, i giudici hanno specificato che la giustificazione addotta dall’imputato (la semplice dimenticanza del documento) non costituisce un elemento valido per scriminare o attenuare la gravità della violazione.
Le conclusioni
L’ordinanza riafferma un orientamento consolidato: l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un salvacondotto per chi commette reati seriali, anche se di modesta entità. La valutazione del giudice deve tenere conto della condotta complessiva dell’imputato e della sua storia giudiziaria. La presenza di precedenti penali specifici è un ostacolo insormontabile al riconoscimento di questo beneficio. La decisione, dichiarando inammissibile il ricorso, ha comportato per l’imputato la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate erano una mera ripetizione di argomenti già adeguatamente valutati e respinti dalla Corte d’Appello, configurandosi come semplici doglianze di fatto.
La particolare tenuità del fatto può essere concessa a chi ha precedenti penali simili?
No, la Corte ha stabilito che la presenza di più precedenti penali per reati della stessa indole esclude l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., poiché la condotta non può essere considerata isolata o occasionale, requisito fondamentale per il riconoscimento del beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32565 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32565 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di l relazione all’art. 131-bis cod. pen. – perché costituite da mere doglianze in p fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Cor appello di Messina nella sentenza impugnata. In essa, invero, nell’esclude speciale causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. si evidenzia che il ricorrente risulta gravato da più precedenti penali della stessa indole,pvverl a riportato più condanne per guida senza patente, e dunque la condotta non p considerarsi isolata; e che, per di più, la dimenticanza a casa della carta pre non costituisce un elemento idoneo a scriminare o attenuare la violazione posta essere.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, I’ll luglio 2024.