Particolare Tenuità del Fatto: Esclusa se il Reato è Commesso Durante una Misura Cautelare
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Con la decisione in commento, i giudici hanno stabilito che commettere un reato mentre si è già sottoposti a una misura cautelare costituisce un indice di un’intensità del dolo tale da escludere questo beneficio. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per una fattispecie di lieve entità legata agli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990). La difesa dell’imputato aveva basato il proprio ricorso per cassazione su un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il ricorrente sosteneva che i fatti, nel loro complesso, fossero di modesta gravità e che, pertanto, meritassero l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 131-bis c.p. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già rigettato tale richiesta, valorizzando una circostanza specifica e determinante.
La Decisione della Corte e il Principio della Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure proposte come “manifestamente infondate”. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza del ragionamento seguito dalla Corte territoriale. Il punto centrale della decisione ruota attorno all’interpretazione dell’intensità del dolo, uno degli elementi chiave per valutare se un fatto possa essere considerato “particolarmente tenue”.
Secondo la Corte, la circostanza che l’imputato avesse commesso i reati mentre si trovava già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (PG) non era un dettaglio trascurabile, ma un elemento sintomatico di una maggiore gravità della condotta dal punto di vista soggettivo.
Le Motivazioni: Perché la Misura Cautelare Incide sulla Valutazione del Dolo
Le motivazioni della Corte si fondano su un percorso logico chiaro e coerente. La valutazione per concedere la non punibilità per particolare tenuità del fatto non si limita alla sola materialità del fatto (l’entità del danno o del pericolo), ma deve necessariamente considerare anche l’elemento psicologico, ovvero l’intensità del dolo.
Commettere un reato mentre si è soggetti a un obbligo imposto dall’autorità giudiziaria dimostra una particolare noncuranza per le prescrizioni della legge e una volontà criminale più marcata. Questo comportamento, secondo i giudici, denota un’intensità del dolo che mal si concilia con la “tenuità” richiesta dalla norma. In altre parole, chi delinque nonostante sia già sotto il controllo dell’autorità giudiziaria manifesta una colpevolezza non marginale, che osta all’applicazione di un istituto pensato per offese davvero minime sotto ogni profilo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame rafforza un orientamento giurisprudenziale rigoroso. L’implicazione pratica è evidente: per un soggetto sottoposto a una qualsiasi misura cautelare, le possibilità di beneficiare dell’art. 131-bis c.p. in caso di commissione di un nuovo reato si riducono drasticamente. La sentenza serve da monito, sottolineando che la violazione di obblighi giudiziari è un fattore che aggrava la valutazione complessiva della condotta, precludendo l’accesso a benefici premiali come quello della non punibilità per particolare tenuità. Questa decisione consolida il principio secondo cui la valutazione della tenuità del fatto è un’analisi complessa che non può prescindere dalla personalità e dalla condotta complessiva dell’autore del reato.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto se si commette un reato mentre si è sottoposti a una misura cautelare?
No, secondo questa ordinanza della Corte di Cassazione, tale circostanza è un forte indicatore di un’intensità del dolo superiore, che è incompatibile con i requisiti della particolare tenuità del fatto previsti dall’art. 131-bis c.p.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati giudicati “manifestamente infondati”. La Corte ha ritenuto che il ragionamento della Corte d’Appello fosse logico, coerente e puntuale, e quindi non meritevole di riesame nel merito.
Quale elemento è stato decisivo per negare il beneficio della particolare tenuità del fatto?
L’elemento decisivo è stato il fatto che l’imputato ha realizzato i reati mentre era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Questa circostanza è stata utilizzata per valutare l’intensità del dolo e, di conseguenza, escludere la tenuità dell’offesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27257 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27257 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, DPR. 9 ottobre 1990, n. 309 è inammissibile perché avente ad oggetto censure manifestamente infondate;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 2 sentenza impugnata), là dove ai fini della intensità del dolo ha valorizzato maniera non manifestamente illogica – la circostanza che il ricorrente ha realizzato i reati per cui si procede mentre si trovava sottoposto alla misu cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07 giugno 2024
Il Consigliere estensore ente