Particolare Tenuità del Fatto e Incidente Stradale: Quando il Reato Non è Lieve
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8403/2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di circolazione stradale: la non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, non può essere invocata quando la guida in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale con conseguenze materiali significative. Questa decisione chiarisce i limiti di applicazione di un istituto pensato per reati di minima offensività, escludendolo in contesti dove la condotta ha generato un pericolo concreto e un danno effettivo.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un automobilista da parte del Tribunale di Ferrara per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla causazione di un incidente stradale. La sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Sostanzialmente, la difesa riteneva che, nonostante l’incidente, il fatto nel suo complesso dovesse essere considerato di lieve entità.
La Decisione della Corte e la Non Applicabilità della Particolare Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su due ragioni principali. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza un confronto specifico e critico con le motivazioni della sentenza d’appello. In secondo luogo, e più nel merito, la Cassazione ha ritenuto che il motivo d’appello sollevasse questioni di merito, non ammissibili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione adeguata e logica da parte dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha giustificato il diniego della causa di non punibilità. I giudici di legittimità hanno avallato la valutazione della Corte d’Appello, che aveva evidenziato due elementi cruciali per escludere la tenuità del fatto:
1. L’elevato tasso alcolemico: Un alto livello di alcol nel sangue indica una significativa compromissione delle capacità di guida e, di conseguenza, una maggiore pericolosità della condotta.
2. La gravità dell’incidente: L’incidente non è stato un evento banale. L’imputato ha abbattuto otto metri di recinzione e arbusti, terminando la sua corsa contro un manufatto in pietra. La Corte ha sottolineato che, senza questo ostacolo finale, la corsa pericolosa del veicolo sarebbe proseguita, con potenziali conseguenze ancora più gravi.
Questi elementi, considerati congiuntamente, delineano un quadro di offensività che supera ampiamente la soglia della “particolare tenuità”. La condotta dell’imputato non solo ha violato una norma del codice della strada, ma ha anche causato un danno concreto e messo a repentaglio la sicurezza pubblica in modo non trascurabile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: chi guida in stato di ebbrezza e causa un incidente con danni materiali di una certa entità non può sperare di beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La valutazione richiesta dall’art. 131-bis c.p. non è astratta, ma deve tenere conto di tutte le circostanze concrete del reato, incluse le sue conseguenze. Un incidente stradale significativo è la prova manifesta che la condotta non è stata lieve, né nelle modalità né negli esiti. Questa decisione serve da monito, ribadendo che la soglia di tolleranza per comportamenti pericolosi alla guida è, giustamente, molto bassa, e le conseguenze dannose di tali condotte pesano in modo determinante nella valutazione della loro gravità complessiva.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto per guida in stato di ebbrezza se si causa un incidente?
Secondo questa ordinanza, è molto difficile. La Corte ha ritenuto che la causazione di un incidente con danni materiali significativi (come l’abbattimento di una recinzione e l’impatto con un manufatto) sia incompatibile con il requisito della “particolare tenuità” dell’offesa.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la particolare tenuità del fatto?
La Corte ha valorizzato due elementi principali: l’elevato tasso alcolemico del conducente e la gravità delle conseguenze dell’incidente stradale, ovvero l’abbattimento di otto metri di recinzione e arbusti e l’impatto finale contro una struttura in pietra.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era “meramente riproduttivo”, cioè si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente la motivazione di quella sentenza. Inoltre, sollevava questioni di merito, che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8403 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8403 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Ferrara per il reato di guida in stato di ebbrezza, con causazione di incidente stradale.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 1 e 2), rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Considerato, altresì, che il motivo proposto investe valutazioni di merito, in presenza di motivazione adeguata che valorizza, ai fini del diniego della causa di non punibilità, l’elevato tasso alcolemico e la causazione dell’incidente stradale, il quale ha comportato l’abbattimento di otto metri di recinzione ed arbusti e l’impatto finale contro un manufatto in pietra, senza la cui presenza la corsa pericolosa dell’auto condotta dall’imputato sarebbe continuata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il PreSidente