Particolare Tenuità del Fatto e Stupefacenti: Quando la Varietà della Droga Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta una valvola di sfogo del sistema sanzionatorio, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta di tutte le circostanze del caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali sulla sua incompatibilità con la detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura, anche quando una di esse sia in quantità modesta.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia dalla Corte d’Appello, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (fatto di lieve entità). L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito. La doglianza principale si concentrava sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che non fossero state adeguatamente considerate le specifiche circostanze del ritrovamento e il comportamento successivo tenuto dall’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione impugnata e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La Corte ha ritenuto che il ricorso si limitasse a riproporre le medesime argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, sollecitando di fatto un nuovo e non consentito esame del merito in sede di legittimità.
Particolare Tenuità del Fatto: Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la motivazione della Corte d’Appello fosse pienamente congrua, logica e fondata su elementi oggettivi emersi durante il processo.
In particolare, la sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato due elementi decisivi:
1. La varietà delle sostanze: L’imputato deteneva cocaina (per 1,9 dosi medie singole) e hashish (per 376,4 dosi medie singole).
2. La quantità complessiva: Sebbene la cocaina fosse in minima quantità, l’hashish era presente in una quantità notevole.
Secondo la Corte, la compresenza di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (droghe ‘pesanti’ e ‘leggere’) è di per sé un indice di una maggiore pericolosità del soggetto. Tale circostanza, unita alla quantità non trascurabile di una delle due sostanze, impedisce di qualificare il fatto come di ‘particolare tenuità’. La condotta, nel suo complesso, rivela un’offensività che supera la soglia minima richiesta dalla norma, rendendo inapplicabile il beneficio della non punibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale nell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in materia di stupefacenti. La valutazione del giudice non può limitarsi alla sola quantità di una singola sostanza, ma deve abbracciare la condotta nel suo complesso. La detenzione di più tipi di droghe, anche se in quantità modeste, può essere interpretata come un indicatore di un inserimento non occasionale nel mercato degli stupefacenti e, di conseguenza, di una pericolosità sociale che osta alla concessione del beneficio. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la strategia difensiva volta a ottenere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. deve tenere conto non solo del dato quantitativo, ma anche di quello qualitativo e di tutte le altre circostanze fattuali che possano delineare il profilo di pericolosità del soggetto.
Perché la detenzione di diversi tipi di droga può escludere la particolare tenuità del fatto?
Perché, secondo la Corte, la varietà delle sostanze detenute (nel caso specifico, cocaina e hashish) è un indice di maggiore pericolosità del soggetto, elemento che rende la condotta complessivamente non qualificabile come di minima offensività.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni in Cassazione per ottenere una nuova valutazione?
No. Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile proprio perché si limitava a riproporre le stesse censure già avanzate in appello, chiedendo una nuova valutazione dei fatti che non è permessa alla Corte di Cassazione, la quale giudica solo la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Quali elementi hanno considerato i giudici per negare il beneficio?
I giudici hanno considerato la varietà delle sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) e la quantità complessiva detenuta (in particolare le oltre 376 dosi di hashish). Questi due fattori, letti congiuntamente, sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare una pericolosità incompatibile con l’istituto della particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12080 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12080 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 29/12/1998
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 10/4/2024 la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 30/6/2023 dal Tribunale di Modena, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che non terrebbe conto delle circostanze del caso concreto, oltre che del comportamento successivo dell’imputato. E’ stata depositata memoria a sostegno del motivo indicato.
Considerato che il ricorso è inammissibile, perché – riproponendo la medesima censura avanzata alla Corte di appello – tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame – pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta – ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile, specie con argomenti generici quali il dedotto mancato riferimento – da parte della Corte – “alle modalità di ritrovamento (dello stupefacente, n.d.e.) ed alle circostanze del caso concreto”. La sentenza, inoltre, ha escluso la particolare tenuità del fatto con argomento adeguato, in ragione della varietà e della quantità di sostanze stupefacenti detenute (cocaina per 1,9 dosi medie singole e hashish per 376,4 dosi medie singole), che di per sé impedivano l’applicazione dell’istituto in ragione della maggior pericolosità del soggetto, come dimostrata.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma, 14 febbraio 2025
sigliere estensore
COGNOME IJ Presidente ‘