Particolare Tenuità del Fatto: Il Risarcimento del Danno Non Basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, specialmente quando l’offesa ha causato un significativo danno patrimoniale. La decisione sottolinea che il risarcimento successivo alla commissione del reato, pur rilevante, non può da solo trasformare un’offesa grave in una di lieve entità. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un uomo condannato per l’utilizzo indebito di una carta di debito non a lui intestata. La carta apparteneva a una donna e gli era stata consegnata da un terzo soggetto, che se ne era impossessato abusivamente sottraendola alla legittima proprietaria. L’imputato, quindi, utilizzava la carta pur essendo consapevole della sua provenienza illecita e della mancanza di qualsiasi diritto a disporne.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali: l’errata valutazione della remissione di querela da parte della persona offesa e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale.
L’Analisi della Corte e la Particolare Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni difensive con motivazioni precise.
La Remissione della Querela
Il primo motivo di ricorso si concentrava sull’omessa valutazione della remissione di querela. La difesa sosteneva che tale atto avrebbe dovuto portare a un esito diverso del processo. La Cassazione ha ritenuto il motivo infondato, evidenziando come la Corte d’Appello avesse correttamente considerato la remissione. Tuttavia, i giudici di merito avevano dato il giusto peso alle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva giustificato la sua scelta con il legame sentimentale che all’epoca la univa al coimputato (colui che le aveva sottratto la carta). La remissione non era quindi dettata da una riconsiderazione del fatto in sé, ma da dinamiche personali, e non poteva incidere sulla responsabilità penale del ricorrente, pienamente consapevole di usare uno strumento di pagamento di cui non poteva disporre.
L’Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo e più significativo motivo di ricorso riguardava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa lamentava un vizio di motivazione su questo punto. La Cassazione ha confermato la decisione della Corte territoriale, la quale aveva negato il beneficio con esplicito riferimento all'”entità del pregiudizio patrimoniale patito dalla persona offesa”.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: per valutare la particolare tenuità dell’offesa, bisogna considerare la gravità del fatto al momento della sua commissione. Sebbene il danno patrimoniale fosse stato successivamente risarcito, questo non cancella la gravità originale dell’azione.
I giudici hanno richiamato la recente novella legislativa (D.Lgs. 150/2022), che ha modificato l’art. 131-bis c.p., includendo tra i parametri di valutazione anche la condotta successiva al reato. Tuttavia, la Corte ha precisato, citando un proprio precedente (Sez. 3, n. 18029/2023), che la condotta post-delittuosa, come il risarcimento, non può, da sola, rendere tenue un’offesa che non lo era in origine. Essa può essere valorizzata solo all’interno di un giudizio complessivo sull’entità dell’offesa, basato sui parametri dell’art. 133 c.p.
In questo caso, l’entità del pregiudizio economico era tale da escludere in radice la tenuità del fatto, rendendo irrilevante il successivo risarcimento ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante spunto di riflessione sui criteri di applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione conferma un orientamento rigoroso: la gravità di un reato si misura primariamente al momento della sua commissione. Il risarcimento del danno, pur essendo una condotta apprezzabile che può avere altri effetti positivi per l’imputato (ad esempio, ai fini della determinazione della pena), non possiede la capacità di declassare un fatto originariamente grave a un’offesa di minima entità. La decisione riafferma la centralità del danno come indicatore della gravità del reato, ponendo un chiaro limite alla discrezionalità del giudice nel valutare le condotte riparatorie successive.
Perché la remissione della querela da parte della vittima non ha estinto il reato?
La Corte ha ritenuto che la remissione fosse motivata da ragioni personali (un legame sentimentale con il coimputato) e non da una riconsiderazione della gravità del fatto. Pertanto, non è stata considerata sufficiente a escludere la responsabilità penale dell’imputato che ha materialmente utilizzato la carta.
Il risarcimento del danno permette sempre di ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il risarcimento del danno, pur essendo una condotta successiva al reato valutabile, non può da solo rendere tenue un’offesa che, al momento della commissione, era grave a causa dell’entità del pregiudizio patrimoniale. La valutazione deve essere complessiva.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la fine del processo, rendendo definitiva la sentenza di condanna impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45700 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 10/08/1980
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all’art. 55 D. Lvo 231/2007 (oggi 493-ter cod. pen.) denunciando l’omessa valutazione del contenuto del verbale di rimessione della querela della persona offesa, è manifestamente infondato e, prima ancora, aspecifico atteso che la Corte d’appello non ha affatto mancato di considerare l’avvenuta remissione della querela ad opera della persona offesa (cfr., pag. 4 della sentenza) avendo invece dato conto delle dichiarazioni rese a tal proposto dalla persona offesa che aveva giustificato tale iniziativa con il legame sentimentale all’epoca esistenza con il correo NOME COGNOME;
rilevato che, dalla lettura delle due sentenze di merito risulta pacificamente l’utilizzo, da parte del COGNOME, del bancomat intestato alla COGNOME e che gli era stato consegnato dal COGNOME, che se ne era abusivamente impossessato sottraendolo alla donna, di tal ché non poteva perciò sfuggire all’odierno ricorrente che si trattava di una carta di debito di cui nemmeno costui poteva liberamente disporre, e tantonneno consentire a lui di utilizzarla;
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha motivato sul diniego della causa di non punibilità con l’esplicito riferimento all’entità del pregiudizio patrimoniale patito dall persona offesa, benché successivamente risarcita , con cui la difesa deduce vizio di motivazione sul diniego dell’applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. (cfr., su questo aspetto Sez. 3 – , n. 18029 del 04/04/2023, COGNOME Rv. 284497 – 01, in cui la Corte ha chiarito che ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazion dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 5/11/2024