Particolare Tenuità del Fatto: Quando Non Si Applica? Il Caso della Cassazione
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i confini di questo beneficio, chiarendo come la reiterazione di condotte illecite possa precluderne il riconoscimento, anche a fronte di un’unica contestazione formale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo, condannato in Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La difesa del ricorrente aveva impugnato la sentenza, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure proposte generiche e manifestamente infondate. La decisione si fonda sulla correttezza e logicità della motivazione addotta dalla Corte d’Appello nel negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: Reiterazione e Qualità dei Guadagni Ostacolano la Particolare Tenuità del Fatto
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici di merito, e ora la Cassazione, hanno escluso la tenuità del fatto. La Corte territoriale aveva evidenziato due elementi chiave, ritenuti incompatibili con una violazione “particolarmente lieve”:
1. La reiterazione di condotte illecite: Anche se all’imputato era stato formalmente contestato un solo episodio di spaccio, dalle indagini erano emerse prove di una condotta ripetuta nel tempo. Questo elemento, secondo i giudici, indica un’inclinazione a delinquere che va oltre l’occasionalità e la scarsa gravità richieste dalla norma.
2. La qualità dei guadagni: I proventi dell’attività illecita derivavano dalla cessione di cocaina. La natura della sostanza e la finalità di lucro sono state considerate indicative di una gravità non trascurabile, incompatibile con la ratio dell’istituto.
La Cassazione ha confermato che questa valutazione è logicamente motivata e giuridicamente corretta. Il diniego dell’art. 131-bis non si è basato su un automatismo, ma su un’analisi concreta delle modalità della condotta e del contesto, che nel loro insieme delineavano un quadro di offensività superiore alla soglia della “particolare tenuità”.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un importante spunto di riflessione. La valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è limitata all’episodio singolo descritto nel capo d’imputazione. Il giudice può e deve considerare elementi extra-fattuali, come la serialità delle condotte e la natura dei profitti, per determinare se il comportamento complessivo dell’imputato meriti il beneficio della non punibilità. La decisione rafforza il principio secondo cui l’art. 131-bis non è una scappatoia per reati abituali o inseriti in un contesto di illecito profitto, anche quando formalmente si procede per un unico fatto di lieve entità.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto se, pur essendo contestato un solo reato, emergono prove di condotte illecite ripetute?
No, secondo questa ordinanza, la reiterazione di condotte illecite, anche se non formalmente contestata in più episodi, è un elemento che può portare all’esclusione della particolare tenuità del fatto, poiché è incompatibile con il requisito della lieve entità della violazione.
Quali elementi, oltre alla condotta, vengono considerati per negare la particolare tenuità del fatto?
La Corte ha considerato anche la “qualità dei guadagni”, ovvero i profitti derivanti dalla cessione di cocaina, come un fattore ostativo. Questo indica che la natura e l’origine dei proventi del reato possono influenzare la valutazione sulla tenuità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47521 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 16/08/2000
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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FATTO E DIRITTO
NOME ricorre, con il patrocinio del difensore, contro la sentenza indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
2.Deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
3.11 ricorso è inammissibile perché le censure proposte sono generiche e manifestamente infondate.
4.11 diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è logicamente motivato richiamando la reiterazione di condotte illecite, benchè sia contestato un solo episodio, e la qualità dei guadagni (aventi ad oggetto cessioni dì cocaina), modalità ritenute incompatibili con l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto che, giustappunto, comporta una violazione ritenuta particolarmente lieve.
5.All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
Il Consigliere eetensore