Particolare Tenuità del Fatto: Non Basta un’Offesa Minima se il Contesto è Allarmante
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso al centro di dibattiti giudiziari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la valutazione non può limitarsi alla singola condotta, ma deve abbracciare l’intero contesto, inclusi i precedenti dell’imputato e l’allarme sociale generato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado a una pena di 13.500 euro di ammenda per due reati commessi a Rimini: il porto di un coltello a serramanico (violazione della legge sulle armi) e il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.
Nello specifico, il soggetto era stato sorpreso mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di un hotel, tanto da mettere in allarme il portiere. Al momento del controllo, veniva trovato in possesso non solo di un coltello con lama di 8 cm, ma anche di strumenti tipicamente utilizzati per commettere furti.
Il Ricorso in Cassazione e la Particolare Tenuità del Fatto
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: la violazione dell’art. 131-bis c.p. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva, in sostanza, che la condotta contestata fosse di lieve entità e meritasse quindi di non essere punita.
L’articolo 131-bis c.p. permette infatti al giudice di escludere la punibilità quando l’offesa al bene giuridico tutelato è minima e il comportamento dell’autore non risulta abituale. Si tratta di uno strumento di deflazione processuale, volto a evitare sanzioni penali per fatti marginali.
Le Motivazioni della Cassazione: Oltre la Singola Condotta
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello del tutto logica e corretta. I giudici hanno sottolineato che non sussistevano i presupposti per riconoscere la particolare tenuità del fatto. La valutazione, infatti, non poteva fermarsi al singolo oggetto detenuto (il coltello), ma doveva considerare la situazione nel suo complesso.
La Corte ha evidenziato tre elementi cruciali:
1. Pluralità di oggetti: L’imputato non deteneva solo un coltello, ma anche arnesi idonei allo scasso, indicando una potenziale pericolosità.
2. Contesto allarmante: Il suo comportamento, ovvero l’aggirarsi in modo sospetto vicino a un hotel, aveva generato un concreto allarme sociale, testimoniato dalla reazione del portiere.
3. Precedenti penali: L’imputato aveva precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Questo elemento ha impedito di considerare la condotta come meramente “episodica”, suggerendo invece una certa inclinazione a delinquere.
La combinazione di questi fattori ha reso la condotta complessivamente grave e non riconducibile a un fatto di particolare tenuità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non è automatica e richiede un’analisi approfondita di tutte le circostanze del caso. La sola tenuità del danno o del pericolo non è sufficiente se il comportamento dell’agente, nel suo insieme, manifesta una certa pericolosità sociale o non può essere considerato occasionale. La presenza di precedenti penali specifici e la generazione di allarme nella comunità sono fattori che, come in questo caso, possono precludere l’accesso a questo beneficio, confermando che la giustizia penale deve sempre bilanciare le esigenze di clemenza con quelle di sicurezza.
È possibile invocare la particolare tenuità del fatto per il solo porto di un coltello di piccole dimensioni?
Non automaticamente. La valutazione non si limita alla dimensione dell’arma, ma considera il contesto complessivo. Come chiarito dalla Cassazione, se il porto del coltello si accompagna ad altri elementi, come il possesso di arnesi da scasso, un comportamento sospetto che genera allarme e la presenza di precedenti penali, il beneficio può essere escluso.
Quali elementi hanno portato la Corte a negare la non punibilità in questo caso?
La Corte ha basato la sua decisione su tre elementi congiunti: 1) la detenzione simultanea di un coltello e di arnesi da scasso; 2) il comportamento dell’imputato, che si aggirava in modo sospetto nei pressi di un hotel mettendo in allarme il personale; 3) i suoi precedenti penali per reati contro il patrimonio, che impedivano di considerare l’azione come un episodio isolato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, significa che non entra nel merito della questione perché il ricorso stesso manca dei requisiti di legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva, e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22775 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PARTINICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso la sentenza del 20 settembre 2023, con la quale la Corte di appello di Bologna confermava la decisione impugnata, con cui NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena C 13.500,00 euro di ammenda, per i reati di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 e di cui all’art. 707 co pen., commesso in Rimini il 02.10.2019;
Ritenuto che con un unico motivo, riguardante la violazione dell’art. 131bis cod.pen., prospettando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bologna nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che la motivazione censurata in realtà evidenzia l’insussistenza dei presupposti per l’invocata causa di non punibilità in considerazione del fatto che l’imputato deteneva il coltello a serramanico di 8 cm unitamente ad arnesi idonei allo scasso e si aggirava intorno ad un hotel, mettendo in allarme il portiere, e che tale condotta non poteva considerarsi episodica alla luce dei suoi precedenti penali per reati contro il patrimonio.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 maggio 2024
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Il Co igliere estensore
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