Particolare Tenuità del Fatto: Limiti e Onere della Prova nello Spaccio di Droga
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per escludere la sanzione penale in casi di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra limiti precisi, specialmente in reati come lo spaccio di stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questi confini, chiarendo che la reiterazione delle condotte illecite osta al riconoscimento del beneficio.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un individuo, sia in primo grado che in appello, per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, si trattava di circa 44 grammi di hashish e poco meno di 4 grammi di marijuana. La pena inflitta era stata di sei mesi di reclusione (con sospensione condizionale) e 800 euro di multa.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, lamentando principalmente due aspetti: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità.
La Valutazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
Il primo motivo di ricorso si concentrava sulla richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che la condotta contestata rientrasse in questa fattispecie. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito.
La Corte ha spiegato che la valutazione sulla tenuità del fatto deve tenere conto di tutti gli aspetti della condotta. Nel caso di specie, erano emersi elementi ostativi al riconoscimento del beneficio:
* Reiterazione delle condotte: L’attività di spaccio non era un episodio isolato, ma si caratterizzava per la ripetizione delle cessioni.
* Dimestichezza con l’attività illecita: L’imputato mostrava familiarità con i luoghi utilizzati come nascondiglio per la droga e con le modalità di offerta ai passanti.
Questi elementi, secondo la Corte, indicavano un’intensità del dolo e una gravità complessiva del fatto che superavano la soglia della “particolare tenuità”.
L’Onere della Prova a Carico dell’Imputato
Un punto cruciale evidenziato dalla Cassazione riguarda l’onere della prova. Citando un precedente orientamento giurisprudenziale (Sez. 3, n. 13657/2024), la Corte ha ribadito che è compito dell’imputato che invoca l’applicazione dell’art. 131-bis allegare elementi specifici a sostegno della sua richiesta. Non è sufficiente una critica generica alla decisione del giudice, ma occorre indicare concretamente i presupposti che giustificherebbero la non punibilità. Nel caso in esame, il ricorso si era limitato a contestare la decisione senza fornire nuove e specifiche argomentazioni.
Il Mancato Riconoscimento dell’Attenuante
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), è stato dichiarato inammissibile. La Corte lo ha qualificato come meramente reiterativo di quanto già esposto e respinto in appello.
I giudici hanno chiarito che, per l’applicazione di questa attenuante, non basta che il profitto conseguito sia modesto. È necessario che anche l’evento dannoso o pericoloso del reato sia di speciale tenuità. Nel caso dello spaccio, le plurime cessioni di marijuana e la detenzione di hashish, a prescindere dal lucro, costituiscono un evento non trascurabile. La modesta entità del guadagno non era quindi sufficiente, da sola, a rendere l’intera condotta di lieve entità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. La motivazione di fondo risiede nel fatto che i motivi proposti non si confrontavano adeguatamente con le ragioni, logiche e giuridicamente corrette, esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Il ricorso era, in sostanza, una ripetizione di argomenti già vagliati e respinti, senza introdurre critiche specifiche e pertinenti al ragionamento dei giudici di merito. La Corte ha quindi ravvisato una carenza di specificità nei motivi di ricorso, che ne ha determinato l’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti insegnamenti. In primo luogo, conferma che la particolare tenuità del fatto non è applicabile a condotte che, sebbene relative a quantità non ingenti di stupefacenti, manifestano una certa continuità o abitualità, come lo spaccio reiterato. In secondo luogo, sottolinea un principio processuale fondamentale: chi ricorre in Cassazione deve formulare censure specifiche e puntuali contro la sentenza impugnata, dimostrando perché il ragionamento del giudice di secondo grado sarebbe errato. Una mera riproposizione delle proprie tesi, senza un confronto critico con la decisione contestata, è destinata all’inammissibilità.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di spaccio?
Secondo la sentenza, la particolare tenuità del fatto non si applica quando emergono elementi come la reiterazione delle condotte di spaccio e la dimestichezza dell’imputato con l’attività illecita, poiché tali fattori indicano un’intensità del dolo e una gravità complessiva che superano la soglia della minima offensività.
A chi spetta l’onere di provare la sussistenza della particolare tenuità del fatto?
L’onere di provare la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale è demandato all’imputato. Egli deve allegare e indicare elementi specifici a sostegno della sua richiesta, non potendosi limitare a una critica generica della decisione del giudice.
Perché il motivo relativo all’attenuante del danno di speciale tenuità è stato respinto?
È stato respinto perché, secondo la Corte, per la sua applicazione è necessario che non solo il profitto (lucro conseguito) ma anche l’evento (dannoso o pericoloso) sia di speciale tenuità. Nel caso di specie, a fronte di un modesto lucro, le plurime cessioni di stupefacenti non sono state considerate un evento di lieve entità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37064 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Pisa del 2 luglio 2019, con cui NOME, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato (in relazione al reato di detenzione a fine di cessione di stupefacente ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, del tipo hashish, del peso complessivo di circa gr. 43,93, e di marijuana per un totale di gr. 3,66) alla pena sospesa di mesi sei dii reclusione ed euro 800,00 di multa.
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di censura, con cui deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. e dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod.pen.
I motivi sono inammissibili.
La sentenza impugnata, al punto 3.1., dopo aver riferito in ordine ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla compatibilità della previsione dell’art. 131 bis cod.pen. con il reato continuato (Sez.U. n. 18891 del 2022) ed alle modalità con le quali va condotto il giudizio finalizzato ad accertare la sussistenza dei relativi presupposti applicativi (Sez.U. n. 13681 del 2016, Tushaj), ha esaminato la concreta fattispecie, ravvisando nelle reiterazione delle condotte di realizzazione dello spaccio dello stupefacente, unite alla detenzione dello stesso, ragioni ostative al riconoscimento della causa di non punibilità. Inoltre, dagli atti d’indagine era emersa la dimestichezza dell’imputato sia con i luoghi adottati come ripostiglio per la droga, sia con l’attività di spaccio, considerate le ripetute offerte ai passanti dello stupefacente, significative della intensità del dolo.
Si tratta di motivazione adeguata e conforme ai parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, giacché in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024; Rv. 286101 – 02), mentre il motivo nulla deduce sul punto, limitandosi a criticare la decisione validamente motivata.
Analogamente, il motivo relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 cod.pen., è, inammissibilmente, meramente reiterativo del motivo di appello, trattato al punto 3.2. dalla sentenza impugnata; la sentenza ha spiegato che non ricorrevano i presupposti perché la speciale tenuità deve riguardare congiuntamente i motivi a delinquere (lucro perseguito), il profitto
(lucro conseguito) e l’evento (dannoso o pericoloso) del reato. Nel caso dì specie, ad avviso della Corte di appello, a fronte della modestia del lucro conseguito, non valeva a rendere modesti anche le plurime cessioni di marijuana e la detenzione di hashish. Su tali temi il motivo non si confronta neanche.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024.