Particolare Tenuità del Fatto: Quando una Sola Dose Non Basta per Evitare la Condanna
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un tema di grande interesse nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la cessione di una singola dose di stupefacente non garantisce automaticamente questo beneficio, specialmente se la condotta si inserisce in un contesto organizzato. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i criteri utilizzati dai giudici.
I Fatti del Caso
Un giovane, incensurato e di vent’anni, veniva condannato in primo grado e in appello per la cessione di una dose di sostanza stupefacente in concorso con un’altra persona. La difesa, basandosi sulla minima quantità di droga ceduta e sul profilo personale del ragazzo, proponeva ricorso in Cassazione chiedendo il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la tesi difensiva, la condotta doveva essere considerata talmente lieve da non meritare una sanzione penale, in linea con i principi di proporzionalità ed economia processuale che ispirano l’istituto dell’art. 131-bis c.p.
La Valutazione della Particolare Tenuità del Fatto
L’articolo 131-bis del codice penale stabilisce che un reato può non essere punito quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento dell’autore non è abituale. Si tratta di una valutazione complessiva che il giudice deve compiere, tenendo conto di tutti gli indici della gravità del reato.
Nel caso di specie, la difesa puntava tutto sulla quantità minima della sostanza ceduta (una dose) come elemento decisivo per qualificare il fatto come tenue. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha seguito un ragionamento diverso, confermando la linea dei giudici di merito.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come la motivazione della sentenza d’appello fosse logica, coerente e immune da vizi. I giudici di merito avevano correttamente escluso la particolare tenuità del fatto non limitandosi a considerare solo la quantità di stupefacente, ma analizzando l’intero contesto dell’azione criminale.
Sono emersi, infatti, diversi elementi che, letti congiuntamente, delineavano un quadro ben diverso da un episodio isolato e trascurabile:
* Rudimentale Organizzazione: La condotta non era estemporanea, ma frutto di una minima pianificazione.
* Concorso di Persone: La presenza di un complice indicava una maggiore capacità criminale e una premeditazione.
* Uso di un Veicolo: L’impiego di un’auto per raggiungere i clienti dimostrava una logistica finalizzata all’attività di spaccio.
* Utenza Dedicata: L’esistenza di un numero di telefono specifico per ricevere gli ordini confermava la natura strutturata dell’attività.
* Non Occasionalità: Le dichiarazioni del cliente, che aveva appena ricevuto la dose, suggerivano che non si trattasse di un evento unico, ma di un’attività protratta nel tempo.
Questi fattori, nel loro insieme, hanno convinto i giudici che l’offesa al bene giuridico tutelato (la salute pubblica) non poteva essere considerata “particolarmente tenue”.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della particolare tenuità del fatto non è un calcolo matematico basato sulla quantità, ma un’analisi qualitativa dell’intera condotta. Anche un reato apparentemente minore, come la cessione di una singola dose, perde il requisito della tenuità se si inserisce in un’attività organizzata e non occasionale. Per la Corte, la presenza di elementi strutturali, seppur minimi, è sufficiente a escludere il beneficio della non punibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
La vendita di una singola dose di droga può essere considerata un reato di particolare tenuità del fatto?
Non necessariamente. Secondo la Corte, anche la cessione di una sola dose non rientra nella causa di non punibilità se emergono elementi che indicano un’organizzazione e una non occasionalità della condotta, come l’uso di un veicolo, un complice o un’utenza telefonica dedicata.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione dell’art. 131-bis cod.pen. in questo caso?
L’applicazione è stata esclusa a causa della presenza di una rudimentale organizzazione, del concorso di persone nel reato, dell’impiego di un veicolo per raggiungere i clienti, di un’utenza telefonica dedicata agli ordini e della non occasionalità dell’attività.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria (tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33780 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33780 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE 063JASO ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la decisione del Tribunale di Firenze che lo aveva riconosciuto responsabile della cessione di una dose di stupefacente in concorso e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. assumendo la speciale tenuità della condotta (cessione di una dose) e i meritevoli profili personalistici del reo (ventenne e incensurato);
Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, in termini del tutto logici e coerenti alle risultanze processuali ha escluso la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. in mancanza dei presupposti legittimanti valorizzando l’esistenza di una rudimentale organizzazione, il concorso di persone, l’impiego di un veicolo per raggiungere i clienti, una utenza dedicata al ricevimento degli ordinativi e la non occasionalità della condotta, tenuto conto di quanto dichiarato agi inquirenti dal cliente che aveva appena ricevuto lo stupefacente, così da escludersi la tenuità della condotta e dell’offesa.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il P es dente