Particolare Tenuità del Fatto: Quando Non Si Applica al Reato di Evasione
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta una delle questioni più dibattute nel diritto penale moderno. Questa norma consente al giudice di non procedere alla punizione quando l’offesa è di minima gravità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di applicazione di questo istituto in relazione al reato di evasione dagli arresti domiciliari, sottolineando l’importanza delle concrete modalità dell’azione.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in appello per il reato di evasione dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la mancata applicazione da parte dei giudici di merito della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la tesi difensiva, l’allontanamento si era limitato alla mera presenza nel cortile condominiale, un comportamento che, a suo dire, avrebbe dovuto essere considerato di lieve entità e quindi non punibile.
La Decisione della Corte e la Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la condanna. I giudici supremi non hanno riesaminato i fatti, ma si sono concentrati sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione né manifestamente illogica né contraddittoria per escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La decisione dei giudici di merito si fondava su una ricostruzione dei fatti diversa da quella proposta dal ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della motivazione risiede nella valutazione delle modalità concrete della condotta. La sentenza impugnata aveva accertato che l’imputato non si era limitato a rimanere nel cortile condominiale, ma si era effettivamente allontanato dal proprio appartamento, superando i confini del luogo di detenzione. Questa circostanza è stata ritenuta decisiva per negare la particolare tenuità del fatto.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di una terza istanza di giudizio sui fatti, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica delle motivazioni. Poiché la Corte d’Appello aveva adeguatamente argomentato le ragioni per cui il comportamento dell’imputato non poteva essere considerato di lieve entità – proprio in virtù del completo allontanamento dall’abitazione – la sua decisione è stata ritenuta incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza offre un’importante lezione pratica: l’invocazione della particolare tenuità del fatto nel reato di evasione non può basarsi su una generica affermazione di scarsa offensività. È fondamentale che la condotta, nelle sue specifiche modalità, sia effettivamente minima. Un allontanamento conclamato dall’abitazione, che viola pienamente l’obbligo di permanere nel luogo di detenzione, difficilmente potrà rientrare in questa causa di non punibilità. La decisione sottolinea come la valutazione del giudice di merito sulle circostanze concrete del reato sia determinante e possa essere contestata in Cassazione solo se viziata da palese illogicità, un’eventualità non riscontrata nel caso di specie.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di evasione?
La sentenza non lo esclude in via di principio, ma chiarisce che l’applicabilità dipende strettamente dalle modalità concrete con cui il fatto è stato commesso. Un allontanamento effettivo e completo dall’abitazione è stato ritenuto incompatibile con tale beneficio.
Perché il ricorso è stato giudicato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la motivazione della Corte d’Appello, che escludeva la particolare tenuità del fatto, non è stata ritenuta manifestamente illogica. La Corte di merito aveva basato la sua decisione sulla constatazione che l’imputato aveva lasciato il proprio appartamento, non limitandosi a restare nel cortile condominiale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma, stabilita in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1098 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1098 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a FAENZA il 12/11/1992
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di arresti domiciliari, deducendo come vizi motivazione la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. p
2. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata, attraverso una motivazione che non appare manifestamente illogica, ha escluso la sussistenza dei presupposti della invocata causa di non punibilità alla anche delle modalità del fatto che, diversamente da quanto rappresentato nel ricorso, era avvenuto attraverso l’allontanamento dell’imputato dal proprio appartamento e non anche con la sua mera presenza nel cortile condominiale (pagg. 4 e 5).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.