Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42035 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42035 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, in data 12/03/2024, con cui è stata confermata la condanna alla pena di mesi due di arresto ed euro 333,00 di ammenda inflitta con sentenza del Tribunale di Palermo del 17 maggio 2023 in ordine al reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, C.d.S.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il ricorso è inammissibile, costituendo riproposizione di motivi di gravame, senza un effettivo confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. La doglianza non è sostenuta dal necessario previo confronto con le giustificazioni fornite dal giudice dell’appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici del merito già operato una valutazione complessiva della condotta tenuta dal prevenuto, essendo stato l’imputato sorpreso dal personale verbalizzante mentre teneva RAGIONE_SOCIALE condotte chiaramente riconducibili all’attività di parcheggiatore su suolo pubblico pur non avendone autorizzazione.
La Corte territoriale ha inoltre rilevato che dagli atti in fascicolo l’imputat risultava essere già stato sanzionato per la medesima violazione in data 10 ottobre 2018, configurandosi perciò la più severa ipotesi penale, rilevando altresì come il possesso di proventi non sia un elemento costitutivo di tale reato, che si perfeziona a prescindere dalla dazione di denaro, con il semplice svolgimento dell’attività illecita.
Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sull tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 de 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non
potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, d conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.
La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisiva, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la circostanza che l’imputato sia stato colto a svolgere l’attività illecita in una strada particolarmente trafficata, aggravando in ta modo l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma. Inoltre, il fatto che l’imputato abbia reiterato la medesima condotta in diverse occasioni integra un’ipotesi di abitualità incompatibile con la concessione del beneficio di cui all’art. 131 bis cod. pen. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative che rientrano tra i parametri espressamente considerati dall’art. 133 cod. pen. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche all’istituto dell’art. 131 bis cod. pen. apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024.