Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46198 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46198 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CUI 05MWH3W ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è inammissibile perché manifestamente infondato.
In particolare, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sul rilievo che il giudice di appello avrebbe errato nell’applicare retroattivamente una norma penale più sfavorevole, quale quella che preclude l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. ai reati di resistenza commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria ad un fatto commesso anteriormente alla sua entrata in vigore.
Tale assunto è manifestamente infondato atteso che il reato risulta commesso in data 7 maggio 2021, e, quindi, quando già era in vigore la disposizione del secondo comma dell’art. 131-bis c.p. che esclude l’applicazione della speciale causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto per i reati di cui agli artt. 336,337 e 341-bis c.p. già a decorrere dalla entrata in vigore della modifica introdotta con il d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv. con I. 8 agosto 2019, n. 77, e precisamente a decorrere dal 10 agosto 2019, poi, ulteriormente modificato dal d.l. 18 dicembre 2020 n.173, che ha delimitato la esclusione, prima relativa ai predetti reati commessi nei confronti di pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni, ai soli ufficiali o agent di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
La ultima modifica dell’art. 131-bis cit., introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022 (cd. riforma Cartabia), nulla ha innovato rispetto al reato in esame commesso nei confronti di un agente di pubblica sicurezza, come nel caso di specie, trattandosi di un reato che era già stato escluso dall’ambito di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, per effetto delle precedenti modifiche legislative sopra richiamate.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2024