Particolare Tenuità del Fatto e Resistenza: La Cassazione Fa Chiarezza
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto nell’ordinamento penale per escludere la punibilità di reati di minima entità, è spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un’importante precisazione sulla sua inapplicabilità al reato di resistenza a pubblico ufficiale, confermando un orientamento legislativo consolidato. Analizziamo la decisione per comprendere la successione delle norme e le ragioni che hanno portato al rigetto del ricorso.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ha presentato ricorso in Cassazione. La sua difesa si basava su un unico motivo: la Corte d’Appello avrebbe erroneamente negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Secondo il ricorrente, il giudice di secondo grado avrebbe applicato retroattivamente una norma penale più sfavorevole, entrata in vigore dopo la commissione del reato, che precludeva tale beneficio per la resistenza commessa contro un ufficiale o agente di pubblica sicurezza.
La Questione Giuridica: Successione di Leggi e Particolare Tenuità del Fatto
Il nucleo della questione ruotava attorno alla corretta individuazione della legge applicabile al momento del fatto. Il reato era stato commesso il 7 maggio 2021. Il ricorrente sosteneva che la norma preclusiva non fosse ancora in vigore a quella data, rendendo possibile l’applicazione dell’istituto di favore. L’analisi della Corte di Cassazione si è quindi concentrata sulla cronologia delle modifiche legislative che hanno interessato l’articolo 131-bis del codice penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha giudicato il ricorso manifestamente infondato, ricostruendo con precisione l’evoluzione normativa.
1. Prima Modifica (D.L. 53/2019): Già con il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (convertito con legge 8 agosto 2019, n. 77), in vigore dal 10 agosto 2019, il legislatore aveva escluso l’applicazione della particolare tenuità del fatto per i reati previsti dagli artt. 336, 337 e 341-bis c.p. (violenza o minaccia e resistenza a un pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale).
2. Seconda Modifica (D.L. 173/2020): Successivamente, il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha ulteriormente specificato questa esclusione, delimitandola ai reati commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
3. Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022): La cosiddetta riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 dicembre 2022, non ha introdotto alcuna modifica su questo specifico punto, lasciando invariata l’esclusione già prevista.
Poiché il reato era stato commesso nel maggio 2021, la normativa che escludeva l’applicabilità dell’art. 131-bis era pienamente in vigore. La Corte ha quindi concluso che non vi è stata alcuna applicazione retroattiva di una norma sfavorevole, ma la semplice applicazione della legge vigente al momento del fatto. L’argomentazione del ricorrente era, pertanto, priva di fondamento.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un punto fermo: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile ai reati di resistenza commessi contro agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, per fatti avvenuti dopo l’agosto 2019. La decisione della Cassazione non solo chiarisce la corretta sequenza temporale delle leggi, ma sottolinea anche la volontà del legislatore di mantenere un regime sanzionatorio rigoroso per condotte che minano l’autorità e la sicurezza degli operatori di polizia. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando è stata esclusa la non punibilità per particolare tenuità del fatto per la resistenza a pubblico ufficiale?
L’esclusione è stata introdotta con il d.l. 14 giugno 2019, n. 53, ed è in vigore dal 10 agosto 2019. Una successiva modifica del 2020 ha specificato che l’esclusione riguarda i reati commessi contro ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria.
La cosiddetta riforma Cartabia ha modificato questa esclusione?
No. La Corte chiarisce che la riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) non ha innovato nulla riguardo all’esclusione della particolare tenuità del fatto per il reato di resistenza commesso nei confronti di un agente di pubblica sicurezza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. L’argomento principale del ricorrente, ovvero l’applicazione retroattiva di una norma sfavorevole, era errato, in quanto la norma che escludeva il beneficio era già in vigore al momento della commissione del reato (maggio 2021).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46198 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46198 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il 20/01/2000
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è inammissibile perché manifestamente infondato.
In particolare, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sul rilievo che il giudice di appello avrebbe errato nell’applicare retroattivamente una norma penale più sfavorevole, quale quella che preclude l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. ai reati di resistenza commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria ad un fatto commesso anteriormente alla sua entrata in vigore.
Tale assunto è manifestamente infondato atteso che il reato risulta commesso in data 7 maggio 2021, e, quindi, quando già era in vigore la disposizione del secondo comma dell’art. 131-bis c.p. che esclude l’applicazione della speciale causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto per i reati di cui agli artt. 336,337 e 341-bis c.p. già a decorrere dalla entrata in vigore della modifica introdotta con il d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv. con I. 8 agosto 2019, n. 77, e precisamente a decorrere dal 10 agosto 2019, poi, ulteriormente modificato dal d.l. 18 dicembre 2020 n.173, che ha delimitato la esclusione, prima relativa ai predetti reati commessi nei confronti di pubblici ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni, ai soli ufficiali o agent di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
La ultima modifica dell’art. 131-bis cit., introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con decorrenza dal 30 dicembre 2022 (cd. riforma Cartabia), nulla ha innovato rispetto al reato in esame commesso nei confronti di un agente di pubblica sicurezza, come nel caso di specie, trattandosi di un reato che era già stato escluso dall’ambito di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, per effetto delle precedenti modifiche legislative sopra richiamate.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2024