Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31613 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31613 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIAZZA ARMERINA il 03/03/1985
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 novembre 2024 la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di Enna del 12 dicembre 2023 con cu NOME era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto ed eu 3.000,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 186, comma 7, d.lg aprile 1992, n. 285; 116, commi 15 e 17, cod. strada.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di esclusione de punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui ricorrerebbero i pre applicativi.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto c motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Con riferimento all’invocata esclusione della punibilità per partico tenuità del fatto, infatti, deve essere osservato come la norma che si a violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e n alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Si ric pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisi modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati sec criteri direttivi di cui all’art. 133, primo comma, cod. pen., sussista criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista que non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerar fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al c concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice merito (cfr. pp. 4 e s.) per negare la possibilità di sussumere il fatto o esame nell’ipotesi disciplinata dall’art. 131-bis cod. pen.
2.1. Con specifico riguardo al reato contestato ai sensi dell’art. 116, 15 e 17, cod. strada, poi, deve essere ribadito come la causa di esclusione punibilità per la particolare tenuità del fatto non sia applicab contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto req della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevan penale, ai sensi dell’art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di r
nel biennio (così, espressamente, Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, COGNOME, Rv. 286812-01). Per come diffusamente esplicato nell’indicata decisione, infatti, il reato ex art. 116, comma 15, cod. strada, in quanto connotato da struttura a condotta reiterata, presenta un’incompatibilità ontologica con la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., che, per l’appunto, non può trovare applicazione laddove il reato per cui si procede abbia ad oggetto condotte reiterate.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma l’8 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr idente