Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15579 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15579 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 06/01/1995
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Verona con la quale il prevenuto è stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda oltre le pene accessorie in relazione all’art. 186 co. 7 commesso in Verona il 30 giugno 2019.
Con motivo unico si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di Appello con percorso argomentativo logico e coerente.
Va ricordato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazion complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell’art. 1, co. 1, lett. c), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 anche alla condotta successiva al reato.
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 d 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo, comunque, il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nelle sue modalità concrete.
Scrive la Corte che il comportamento penalmente rilevante tenuto dall’imputato connotato dalla palese volontà di sottrarsi al controllo alcolimetrico soffiando in discontinuo nell’apparecchiatura a ciò deputata, si inscrive nell’ambito d condotta tale da aver generato un pericolo per la pubblica incolumità tutt’altr lieve considerato che è stato fermato mentre conduceva l’auto della madre a fo velocità, presentando chiari sintomi di ebbrezza alcolica (alito fortemente vi eccessiva loquacità e contegno euforico come da verbale di contestazione agli at motivazione questa, che non si presta ad essere censurata in questa sede.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamen delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Deciso in data 8 aprile 2025
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