Particolare tenuità del fatto: la Cassazione chiarisce i limiti
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 12010/2024 offre un’importante delucidazione sui confini applicativi della particolare tenuità del fatto. Questo istituto, disciplinato dall’art. 131-bis del codice penale, consente di escludere la punibilità per reati di lieve entità. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da precise condizioni, come l’occasionalità del comportamento. Il caso in esame riguarda un ricorso contro una condanna per furto aggravato, in cui l’imputato chiedeva l’applicazione di tale beneficio, ma si è scontrato con il diniego motivato dalla sua condotta seriale.
Il Contesto del Caso: Dal Furto Aggravato al Ricorso
Un individuo, già condannato in primo grado e in appello per furto aggravato, ha presentato ricorso in Cassazione. Il motivo principale del ricorso era la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la motivazione dei giudici di merito nel negare il beneficio era illogica e contraddittoria. La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la condanna, ritenendo che le circostanze del caso non consentissero di qualificare il fatto come di particolare tenuità.
I Limiti alla Particolare Tenuità del Fatto: Il Comportamento Abituale
Il nucleo della questione giuridica ruota attorno ai presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La norma richiede una valutazione complessa che non si ferma alla sola entità del danno o del pericolo, ma si estende alla condotta complessiva dell’autore del reato. Uno dei principali ostacoli alla concessione del beneficio è proprio il ‘comportamento abituale’. Se l’autore del reato ha commesso una serie di illeciti, anche se ciascuno di modesta entità, la sua condotta non può essere considerata occasionale, e di conseguenza il beneficio della non punibilità viene meno.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali. In primo luogo, ha qualificato il ricorso come una mera ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e respinti in appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese.
In secondo luogo, e nel merito della questione, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici d’appello. Questi ultimi avevano giustamente negato l’applicazione della particolare tenuità del fatto sulla base di elementi concreti. Era emersa infatti una ‘sequenza di delitti contro il patrimonio’ che dimostrava una serialità nel comportamento dell’imputato, incompatibile con l’occasionalità richiesta dalla norma. Inoltre, anche il valore della refurtiva è stato considerato un indicatore della gravità del reato, ulteriore elemento a sfavore della concessione del beneficio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un meccanismo per garantire l’impunità a chi delinque serialmente, anche se per fatti di modesta entità. La valutazione del giudice deve essere complessiva e tenere conto di tutti gli indicatori della condotta, passata e presente. La presenza di una ‘serialità’ nei comportamenti illeciti è un chiaro segnale di non occasionalità che preclude l’accesso al beneficio. Questa decisione conferma che, ai fini della non punibilità, non basta che il singolo reato sia di lieve entità, ma è necessario che l’intera condotta dell’agente non riveli una propensione a delinquere.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la sentenza, non si applica quando il comportamento dell’autore del reato è abituale e non occasionale. Tale abitualità può essere dimostrata da una sequenza di reati della stessa indole che indicano una serialità nella condotta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non conteneva una critica specifica alla sentenza d’appello, ma si limitava a ripetere gli stessi argomenti già esaminati e respinti nel grado di giudizio precedente.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la particolare tenuità del fatto?
La Corte ha considerato due elementi principali: la non occasionalità del comportamento, provata da una serie di delitti contro il patrimonio commessi dall’imputato, e la gravità del reato, desunta anche dal valore della refurtiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12010 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12010 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;
2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. :131-bis cod. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01);
3.che, la Corte di appello, confrontandosi con le censure mosse in relazione alla non abitualità del comportamento, ha correttamente applicato la giurisprudenza di Cassazione ai sensi della quale è legittimo il mancato riconoscimento della causa di non punibiltà dii cui all’art. 131-bis cod. pen., in assenza di positivi indicatori avrebbero in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, a fronte di una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed “ex se” indicativa di una serialità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Pepe, Rv. 28039701). Inoltre, la Corte d’appello ha motivato il diniego anche sul valore della refurtiv che denota gravità del reato;
4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07 febbraio 2024.