Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7101 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7101 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nata a Rimini il 05/10/1995
avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte d’appello di Firenze letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di NOME COGNOME ricorre per l’annullamento della sentenza in epigrafe con la quale il la Corte di appello di Firenze ha confermato quella emessa il 2 aprile 2021 dal Tribunale di Pistoia che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputata responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 90, così riqualificato il fatto, e, previa esclusione della recidiva, applicata la diminuente di rito, la aveva condannata alla pena di quattro mesi di reclusione e 700 euro di multa.
Il ricorso si articola in due motivi.
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 178 , Iett. c) , e 179 cod. proc. pen. per omessa notifica della citazione all’imputata.
Si deduce che l’imputata è stata dichiarata assente, nonostante la notificazione della citazione a giudizio fosse stata eseguita in forma diversa da quella prescritta, inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto.
Si premette che l’imputata aveva eletto domicilio presso la propria residenza in Rimini e che all’udienza del 15 febbraio 2024 la Corte di appello, avendo verificato che la notifica all’imputata non si era perfezionata, ne aveva disposto la rinnovazione previe ricerche mediante la Questura di Rimini con rinvio all’udienza del 18 giugno 2024; tuttavia, con successiva ordinanza del 23 febbraio 2024, la Corte aveva revocato la disposizione di procedere al rinnovo della notifica, che si era perfezionata con consegna a mani della cognata, confermando il rinvio all’udienza del 18 giugno 2024. Si eccepisce che è stata ritenuta rituale la notifica effettuata a persona indicata come cognata benché non convivente e rituale la revoca del precedente provvedimento con ordinanza emessa fuori udienza nonché legittima la verifica postuma della costituzione delle parti; si rileva, inoltre, che il verbale di udienza e la successiva ordinanza a firma del Presidente del collegio sono state notificate all’imputata non presso il domicilio eletto, ma presso il difensore ex art. 157, comma 8 bis, cod. pen. incorrendo in una ulteriore nullità assoluta.
1.2. Con il secondo motivo il difensore denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La Corte di appello non ha effettuato una valutazione complessiva del fatto, ma ha anche travisato la prova, ritenendo l’offesa non tenue in ragione del principio attivo tutt’altro che modesto, nonostante esso sia risultato minimale, essendo pari a 0,7 per la marijuana e 1,2 per la ketamina; ha, inoltre, attribuito un rilievo negativo alla circostanza che la condotta sia stata consumata nel corso di un rave party.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
1.1. È infondato il primo motivo per plurime ragioni.
In primo luogo, perché non si tratta di omessa citazione a giudizio, ma di mera irregolarità, come precisa la stessa difesa nel ricorso, con conseguente insussistenza della eccepita nullità assoluta.
In secondo luogo, perché l’elezione di domicilio coincide con il luogo di residenza dell’imputata, che aveva avuto regolare conoscenza del processo e del
giudizio di primo grado ed aveva rinunciato a comparire all’udienza in cui fu emessa la sentenza di primo grado; la notifica della citazione in appello risulta essersi perfezionata nelle more del rinvio di udienza, già disposto, con consegna a mani della cognata, di cui la difesa contesta la regolarità per dedotta, ma non provata, insussistenza del rapporto di convivenza. In ogni caso, è da escludere la mancata conoscenza del processo, atteso che il verbale di udienza e l’ordinanza furono notificate al difensore ex art 157, comma 1-bis, cod. proc. pen. che presentò le conclusioni, come indicato in sentenza, senza eccepire alcunché.
Ne deriva che la dedotta irregolarità della citazione a giudizio è sanata, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen.
È noto che ‘ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all’imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., salvo che l’irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, COGNOME, Rv. 284810; Sez. 2, n.50389 del 27/09/2019, COGNOME, Rv. 277808), il che, come già detto, deve escludersi nel caso di specie.
2. Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. fè infondato, risolvendosi in una censura sulla motivazione resa, di cui la difesa propone una lettura alternativa, minimizzando gli elementi valorizzati in sentenza. La motivazione risulta, invece, completa, in quanto esclude la minima offensività del fatto all’esito di una valutazione complessiva delle concrete circostanze del fatto e delle modalità della condotta, attribuendo rilievo al numero di dosi ricavabili dalle due sostanze detenute (marijuana e ketamina), alla suddivisione in 11 involucri /oltre alla detenzione di bustine di cellophane vuote, utili per il confezionamento, ed al t( contesto in cui fu accertata la condotta ovvero in occasione di un rave party, circostanza di tempo e luogo in cui è più agevole la cessione a terzi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, 23 gennaio 2025 Il consigliere COGNOME
Il Presidente