Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47342 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47342 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 12/05/1995
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rinvio del procedimento in attesa della sentenza a Sezioni unite del 12 dicembre 2024.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione con cui il Tribunale aveva riconosciuto NOME colpevole del reato di porto ingiustificato di un coltello e, per l’effetto, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 4 di arresto ed euro 800,00 di multa.
L’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai presupposti di operatività dell’art. 131-bis cod. pen.
Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata non ha valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti ed ha seguito un percorso argomentativo illogico Ha, infatti, ritenuto decisivo, al fine di escludere lai particolare tenuità del fatto, l’intrinseca ed oggettiva offensività dell’arma, ma hai trascurato che l’offesa arrecata al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è stata quella minima necessaria per l’integrazione del reato. Per tale ragione, le lesioni riportate dalla persona aggredita sono state superficiali e non hanno nemmeno richiesto il ricovero in ospedale.
Così come fatto dal Tribunale ai fini del riconoscimento sia della causa di proscioglimento prevista dall’art. 131-bis cod. pen per il più grave reato di lesioni sia delle circostanze attenuanti generiche, la Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare positivamente la condotta successiva al reato tenuta da NOMECOGNOME il quale aveva rinunciato ad ogni rivendicazione delle sue pretese ed aveva manifestato resipiscenza.
In contrasto con le valutazioni del Tribunale sul reato di lesioni è stata attribuita rilevanza ostativa all’abitualità nonostante le risultanze del casellario giudiziale non abbiano la medesima indole del reato sub iudice.
2.2. Con il secondo motivo chiede dichiararsi l’estinzione del reato per prescrizione il cui termine massimo, considerata la data di consumazione, il 2 agiato 2019, è venuto a scadere il 2 agosto 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il primo motivo sollecita apprezzamenti riservati al giudizio di merito e laddove denuncia criticità dell’apparato motivazionale è manifestamente infondato.
1.1. La Corte di appello, in sintonia con le valutazioni del Tribunale, ha spiegato adeguatamente le ragioni che avevano impedito di considerare particolarmente tenue il porto ingiustificato di coltello, per cui era intervenuta condanna, e l’impossibilità di estendere a siffatta condotta criminosa le valutazioni cur al+e , pe che avveno portato al riconoscimento della causa di proscioglimento di cui
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131-bis cod. pen. con riferimento all’ulteriore addebito ovvero le lesioni personali commesse ai danniVrarek NOMECOGNOME
Al riguardo ha osservato che tanto la reciprocità delle azioni aggressive quanto la successiva condotta riparatoria con la formulazione di scuse e la rimessione della querela, possono valere a connotare come minimale il disvalore del reato di lesioni personali, posto a tutela del bene giuridico dell’integrità fisica della specifica persona offesa presa di mira, ma non incidono, ridimensionandola in qualche modo, sull’offesa arrecata, sia pure con le modalità tipiche dei reati di pericolo presunto al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice della contravvenzione prevista dall’art. 4 della legge n. 110 del 1974, ossia la pubblica incolumità (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 10 luglio 2023).
Nel caso di specie GLYPH l’offesa così intesa non può essere considerata btatí particolarmente tenue alla luce d4e4e caratteristiche dell’arma portata senza giustificato motivo in luogo pubblico – un coltello multiuso con lama di otto centimetri – e del suo concreto impiego nell’ambito di un’aggressione.
1.2. Oltre ad essere plausibili sul piano logico, le argomentazioni sono ineccepibilet anche sul piano giuridico.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che la motivazione sull’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen deve essere imperniata sulle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità (cfr. Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 – 02) e che, per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, assume rilievo anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, la quale, tuttavia, “non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen.” (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian, Rv. 284497 – 01).
2. Il secondo motivo non può essere scrutinato.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la pronunzia della sentenza impugnata perché inidoneo a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata (cfr. Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164 – 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento – in favore della Cassa delle ammende – di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso, in Roma 7 novembre 2024.