Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 25757 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25757 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna Nei confronti di NOME COGNOME nato il 13/07/1990 in Marocco avverso la sentenza in data 26/07/2024 del Tribunale di Ferrara
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26 luglio 2024 il Tribunale di Ferrara ha assolto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. NOME dal reato di cui agli artt. 81, 391-ter, 99 cod. pen., in relazione a plurime telefonate effettuate all’utenza di sua moglie con apparecchio cellulare di cui indebitamente disponeva, mentre si trovava ristretto presso la Casa circondariale di Ferrara.
Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna.
Con l’unico motivo denuncia violazione dell’art. 131-bis cod. pen., in quanto il giudizio circa la tenuità del pericolo si era basata su un dato eccentrico rispetto al necessario quadro valutativo, riferito alla natura dell’offesa riveniente dalla condotta illecita, sia perché il telefono ricevente può essere utilizzato da chiunque sia perché la ratio della disposizione incriminatrice è quella di assicurare l’effettività della pena e della custodia cautelare in carcere, nel rispetto dei limit assicurati dalle disposizioni previste dall’ordinamento penitenziario, fermo restando che si erano registrate circa cento telefonate al giorno nell’arco di una settimana e che inoltre si trattava di un insidioso micro-telefono, facilmente occu lta bile.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’annullamento con rinvio.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve premettersi che la sentenza impugnata è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, che, modificando l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., ha previsto che il Pubblico ministero non possa appellare contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in relazione ai reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen.
In tale prospettiva deve intendersi che il ricorso sia stato presentato per saltum e che debba aversi riguardo al profilo di violazione di legge in concreto dedotto.
Ciò posto, il ricorso risulta fondato.
Ed invero il Giudice ha ritenuto configurabile l’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen. sulla base del rilievo che il microtelefono, indebitamente introdotto in carcere, fosse stato utilizzato solo per chiamare il numero della moglie e in un breve arco di tempo.
Si tratta di valutazione che, come esattamente rilevato dal ricorrente, risulta eccentrica rispetto al doveroso angolo visuale contemplato dall’art. 131-bis, cod. pen., che impone di aver riguardo alla particolare tenuità dell’offesa, in ragione
delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen. e, a seguito della modifica introdotta
dal d.lgs. n. 150 del 2022, anche in rapporto alla condotta susseguente al reato.
Nel caso di specie deve considerarsi che il precetto è volto ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di ordinamento penitenziario, che hanno la
funzione di calibrare l’esecuzione della pena, definendo i precisi limiti entro i quali possa essere soddisfatta l’esigenza del mantenimento di contatti con l’esterno.
La condotta addebitata all’imputato, consistita nell’uso ripetuto -anche per centinaia di volte – del microtelefono, al di fuori di qualsivoglia controllo, costituisce
un’evidente e rilevante violazione delle disposizioni vigenti, in quanto si pone ben al di là di quanto astrattamente autorizzabile, dovendosi inoltre rimarcare
l’irrilevanza del fatto che il numero chiamato fosse quello della moglie, in assenza di riscontri circa l’identità dell’effettivo interlocutore.
Deve dunque ravvisarsi una violazione nella concreta applicazione dell’art.
131-bis cod. pen., in quanto il giudizio è stato formulato senza alcun puntuale considerazione del cogente parametro costituito dalle modalità della condotta
illecita, modalità certamente idonee ad incidere sulla concreta offensività.
Su tali basi si impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per il giudizio di secondo grado, ai sensi dell’art. che ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 27/05/2025