Particolare Tenuità del Fatto: Inapplicabile per i Reati del Giudice di Pace
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale riguardo l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha stabilito, in linea con un suo precedente orientamento, che questa causa di esclusione della punibilità non può essere applicata nei procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace. Analizziamo insieme la vicenda e le motivazioni di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali, pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace e successivamente confermata in appello dal Tribunale. L’imputata, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore, affidandosi a un unico e specifico motivo di contestazione.
Il Motivo del Ricorso: L’Applicabilità della Particolare Tenuità del Fatto
La difesa ha incentrato il proprio ricorso sulla presunta violazione di legge, sostenendo che i giudici di merito avrebbero errato nel non applicare la causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Questo istituto, noto come “particolare tenuità del fatto”, permette di escludere la punibilità per reati che, pur essendo stati commessi, risultano di minima offensività e sono frutto di un comportamento non abituale dell’autore.
Secondo la tesi difensiva, le circostanze del fatto e la lieve entità delle lesioni avrebbero dovuto condurre il giudice a dichiarare il fatto non punibile, estinguendo così il procedimento senza una condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione e le Motivazioni
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo “manifestamente infondato”. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale, che trova il suo punto di riferimento in una pronuncia delle Sezioni Unite.
Il Principio di Diritto: Esclusione per i Reati del Giudice di Pace
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio di diritto ormai consolidato: la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile ai procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di Pace. Questa interpretazione, sancita dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 53683 del 2017, risolve ogni dubbio interpretativo sulla questione.
La ratio di questa esclusione risiede nella specificità del sistema sanzionatorio previsto per i reati di competenza del Giudice di Pace, che già contempla meccanismi volti a deflazionare il contenzioso e a sanzionare in modo mite le condotte meno gravi. Introdurre anche l’istituto dell’art. 131-bis in questo contesto creerebbe una sovrapposizione non prevista dal legislatore.
Le Conseguenze della Pronuncia
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna a carico dell’imputata è diventata definitiva. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per chi adisce la Suprema Corte con ricorsi palesemente infondati.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un confine procedurale chiaro: chi è imputato per un reato di competenza del Giudice di Pace (come percosse, lesioni lievi, diffamazione semplice, ecc.) non può sperare di ottenere una pronuncia di non punibilità basata sulla particolare tenuità del fatto. La strategia difensiva deve necessariamente tenere conto di questa preclusione, concentrandosi su altri aspetti del procedimento. La decisione conferma la volontà della giurisprudenza di mantenere distinti i regimi procedurali e sanzionatori, evitando commistioni che potrebbero alterare l’equilibrio voluto dal sistema penale.
È possibile chiedere la non punibilità per particolare tenuità del fatto in un processo davanti al Giudice di Pace?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale non è applicabile nei procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. La richiesta di applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto si scontrava con un principio di diritto già consolidato e affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, rendendo l’impugnazione priva di ogni possibilità di accoglimento.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45413 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45413 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Cagliari ha confermato la penale responsabilità dell’imputata in ordine al delitto di lesioni, dichiarata dal Giudice di pace di Cagliari.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato in sede di appello, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp e altri, Rv. 271587).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/07/2023