Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34564 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34564 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/02/2025 del TRIBUNALE di BRINDISI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale di Brindisi dell’il febbraio 2024 che ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace Brindisi con la quale, diversamente qualificato il fatto (l’imputato era stato tratto a giudizio per violazione dell’art. 582 cod. pen.), NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590 cod. pen. in danno di NOME COGNOME.
Il ricorrente deduce, col primo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione per essere stata affermata la penale responsabilità pur in presenza di un ragionevole dubbio; col secondo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione per non essere stata applicata la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Rilevato, quanto al primo motivo, che – al di là del generico riferimento alla disposizione di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. – il ricorrente deduce nella sostanza vizi di motivazione, dolendosi che le dichiarazioni della persona offes della figlia, NOME COGNOME, siano state ritenute attendibili ancorché non coerenti tra loro
Rilevato che – ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 – nei reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate in grado di appello non può essere proposto per i motivi di cui all’art.606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen.
Rilevato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945).
Rilevato, quanto al secondo motivo, che il Tribunale ha respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis perché non era stata formulata nel corso del giudizio di primo grado e la difesa si duole di tale decisione osservando che l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. è stata chiesta nei motivi di gravame e nelle conclusioni formulate in grado di appello.
Rilevato che, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art.131 bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, ove si applica, invece, l’art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 dovendo prevalere «la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa» ( Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025
Il Con g ere estensore
IrPrte