Particolare Tenuità del Fatto: Quando le Modalità del Reato Contano di Più
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 14244/2024) offre un chiarimento fondamentale: le modalità particolarmente gravi con cui un reato viene commesso, come un furto notturno con scasso, possono precludere l’accesso a questo beneficio, anche a fronte di un danno esiguo.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per tentato furto aggravato, commesso in orario notturno e mediante effrazione. L’imputato, dopo la conferma della condanna in Corte d’Appello, ha presentato ricorso per cassazione. L’unica doglianza sollevata dalla difesa riguardava proprio il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la tesi difensiva, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente considerato la minima offensività concreta del gesto, concentrandosi unicamente sulle aggravanti contestate.
L’Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto nel Ricorso
Il fulcro del ricorso verteva sulla presunta errata interpretazione dell’art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che, nonostante le aggravanti, il fatto nel suo complesso dovesse essere considerato di lieve entità, meritando quindi la non punibilità. Si puntava a una valutazione complessiva che andasse oltre la semplice presenza di circostanze aggravanti, per concentrarsi sull’effettivo disvalore del comportamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Il ragionamento dei giudici di legittimità è stato netto e si è basato su un principio consolidato, recentemente rafforzato dalla giurisprudenza.
La Corte ha evidenziato che, per valutare la particolare tenuità del fatto, il giudice deve considerare l’offesa nel suo complesso, alla luce dei parametri indicati dall’art. 133 del codice penale. In questo contesto, le modalità della condotta assumono un’importanza cruciale. Commettere un furto di notte e con effrazione (cioè con scasso) sono elementi che denotano una maggiore gravità e pericolosità sociale, incompatibili con il concetto di “tenuità”.
I giudici hanno inoltre precisato un aspetto rilevante introdotto dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022): anche la condotta successiva al reato può essere valorizzata. Tuttavia, chiariscono, una condotta post-delittuosa positiva non può, da sola, trasformare un’offesa intrinsecamente grave in un fatto tenue. La gravità va valutata primariamente al momento della commissione del reato.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale: non tutti i reati con un danno patrimoniale minimo possono beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Le modalità di esecuzione del crimine sono un indicatore essenziale della sua gravità complessiva. Un’azione predatoria condotta con audacia e disprezzo per la proprietà altrui, come un furto con scasso durante la notte, manifesta un’offensività che il legislatore non ha inteso considerare “tenue”. Questa pronuncia serve da monito, sottolineando che l’analisi del giudice non può essere superficiale, ma deve cogliere tutti gli aspetti della condotta, specialmente quelli che ne rivelano il disvalore intrinseco.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di furto?
Secondo la sentenza, non si applica quando le modalità di realizzazione del reato sono particolarmente gravi, come nel caso di un furto commesso di notte e con effrazione (scasso), poiché tali elementi indicano un’offesa non tenue.
La condotta dell’imputato dopo il reato può rendere un’offesa di ‘particolare tenuità’?
No. La Corte chiarisce che, sebbene la condotta successiva al reato sia un elemento da valutare nel giudizio complessivo sull’entità dell’offesa, non può da sola rendere di particolare tenuità un fatto che, al momento della sua commissione, era grave.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva dell’imputato, che è tenuto al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 Euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14244 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14244 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pe (fatto commesso in Pisa il 28 dicembre 2021);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità e art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che la Corte territoriale ha mostrato di essersi attenuta al principio di diritto secondo cui «A dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista ri per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui a 133, comma primo, cod. perì.» (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Rv. 284497), evidenziando come dell’istituto invocato non sussistessero i presupposti, alla luce delle modali particolarmente gravi di realizzazione del furto, in quanto commesso di notte e con effrazione (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente