Particolare tenuità del fatto: perché non si applica al furto di energia elettrica pericoloso
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti di questo istituto, specialmente in relazione a reati che, pur con un danno economico contenuto, generano un pericolo concreto. Il caso in esame riguarda un furto di energia elettrica aggravato, per il quale è stata negata l’applicazione del beneficio a causa della durata della condotta e della sua pericolosità.
I fatti del caso: un furto di energia durato due anni
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un uomo per il reato di furto aggravato. Nello specifico, l’imputato aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica, sottraendo energia per un periodo di almeno due anni. Questa condotta, oltre a configurare il reato di furto, era stata posta in essere tramite un collegamento “artigianale”, creando un evidente e significativo rischio per la sicurezza degli altri abitanti dell’edificio.
La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la pena, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, rigettando la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p.
Il ricorso in Cassazione e la richiesta di applicare l’istituto
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su un unico motivo: la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, l’offesa arrecata sarebbe stata minima, giustificando così l’applicazione del beneficio.
La Corte Suprema, tuttavia, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno sottolineato come i motivi del ricorso non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di argomenti già esaminati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata, non una semplice riproposizione delle stesse difese.
Le motivazioni e la negazione della particolare tenuità del fatto
Entrando nel merito della questione, la Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione operata dai giudici dei gradi precedenti. L’impossibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto si fonda su due elementi cruciali:
1. La non esiguità del danno: Sebbene il valore economico dell’energia sottratta in un singolo momento possa sembrare modesto, la condotta si è protratta per almeno due anni. Questa continuità nel tempo esclude che il danno complessivo possa essere considerato esiguo.
2. La non lievità del pericolo: Questo è l’aspetto più rilevante della decisione. L’allaccio “artigianale” e abusivo rappresentava un rischio concreto e grave per la sicurezza degli abitanti dello stabile. Il pericolo di incendi o altri incidenti legati a un impianto elettrico non a norma è un fattore che aggrava la condotta ben al di là del semplice danno patrimoniale. L’offensività del fatto, quindi, non può essere valutata solo in termini economici, ma deve tener conto anche del pericolo generato.
La Corte ha quindi stabilito che una condotta del genere non può in alcun modo essere considerata di lieve entità, poiché mette a repentaglio beni giuridici primari come l’incolumità pubblica.
Le conclusioni: i limiti dell’Art. 131-bis c.p.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non si esaurisce in un mero calcolo aritmetico del danno patrimoniale. È necessario un giudizio complessivo sulla condotta, che tenga conto di tutte le sue modalità e delle conseguenze che ne derivano. Un reato che si protrae nel tempo e che crea un pericolo concreto per la sicurezza delle persone non potrà mai beneficiare della causa di non punibilità, anche se il profitto economico immediato appare modesto. La decisione consolida l’orientamento secondo cui la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica prevale su considerazioni di mera tenuità del danno economico.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a un furto di energia elettrica?
In linea di principio sì, ma la sentenza chiarisce che non è possibile quando la condotta, come nel caso di specie, si protrae per un lungo periodo (due anni) e viene realizzata con modalità pericolose per la sicurezza altrui (un allaccio artigianale).
Cosa significa che un motivo di ricorso è una “pedissequa reiterazione”?
Significa che il ricorrente si è limitato a ripetere gli stessi argomenti già presentati e respinti nel grado di giudizio precedente (l’appello), senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata. Questo rende il motivo generico e, quindi, inammissibile.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la particolare tenuità del fatto?
La Corte ha considerato due elementi principali: la non esiguità del danno, data la durata biennale del furto, e soprattutto la non lievità del pericolo, rappresentato dal rischio concreto per la sicurezza degli abitanti dello stabile causato dall’allaccio artigianale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31719 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31719 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 04/04/1990
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza emessa da Tribunale della medesima città – avendo rideterminato la pena – ha confermato la condanna dell’imputato per il concorso nel reato di furto aggravato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto basato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838). Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente condivisibili le valutazioni effettuate dal giudice di prime cure circa l’impossibilità di ritenere particolarmente tenue l’offensività della condotta del ricorrente sia con riferimento all’esiguità del danno, che alla lievità del pericolo. Trattasi, infatti, di un furto di energia elettrica protrattosi per almeno due anni e realizzato con un allaccio artigianale rappresentante un evidente rischio per la sicurezza degli abitanti dello stabile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025