Particolare tenuità del fatto: Esclusa per Furto con Danni e Recidiva
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta una causa di non punibilità che trova applicazione quando l’offesa al bene giuridico tutelato è minima. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione complessiva della condotta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questo istituto, specialmente in casi di tentato furto aggravato che comportano danni materiali.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in appello per il reato di tentato furto pluriaggravato ai danni di un veicolo in sosta. L’imputato, nel tentativo di sottrarre beni dall’interno dell’automobile, aveva causato la rottura del finestrino e del deflettore.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data la natura solo tentata del furto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. I motivi del ricorso sono stati giudicati manifestamente infondati, generici e privi di un reale confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Secondo gli Ermellini, l’inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione giustificata dal carattere palesemente dilatorio e infondato del ricorso stesso.
Le Motivazioni: Perché è stata negata la particolare tenuità del fatto
Il fulcro della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La non punibilità non è stata riconosciuta per una serie di ragioni precise e interconnesse:
1. Modalità della Condotta: La condotta non è stata ritenuta affatto inoffensiva. I danni materiali cagionati al veicolo, ovvero la rottura del finestrino e del deflettore, sono stati considerati un elemento che aggrava il fatto, escludendolo dall’ambito della minima offensività richiesta dalla norma.
2. Gravità Complessiva: La valutazione della gravità non si è limitata al solo tentativo di furto, ma ha tenuto conto di altri fattori. Tra questi, l’inosservanza da parte dell’imputato di prescrizioni imposte dall’autorità di pubblica sicurezza, un comportamento che denota una generale noncuranza delle regole.
3. La Recidiva: Un elemento decisivo è stata la presenza di una recidiva specifica reiterata infraquinquennale. Ciò significa che l’imputato aveva già commesso reati della stessa natura negli ultimi cinque anni, dimostrando una tendenza a delinquere che è incompatibile con il giudizio di particolare tenuità del fatto, il quale presuppone un comportamento sostanzialmente episodico.
La Corte ha sottolineato che l’apparato argomentativo della sentenza d’appello era completo e logico nel giustificare l’esclusione di tale causa di non punibilità, basandosi su una valutazione globale che comprende sia le modalità esecutive del reato sia la personalità dell’imputato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può essere frammentaria, ma deve considerare ogni aspetto del caso concreto. La presenza di danni a cose, anche se accessori al reato principale (come nel caso di un finestrino rotto per commettere un furto), costituisce un fattore di gravità che può, da solo, precludere l’applicazione del beneficio.
Inoltre, la storia criminale dell’imputato, in particolare la recidiva specifica, assume un peso determinante. La norma sulla tenuità del fatto non è concepita per premiare comportamenti criminali abituali. La decisione conferma che il ricorso in Cassazione deve essere supportato da critiche puntuali e specifiche alla sentenza impugnata, e non da lamentele generiche, pena la sua immediata dichiarazione di inammissibilità e la condanna a sanzioni pecuniarie.
Perché è stata negata la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
È stata negata perché la condotta non era di minima offensività, avendo causato danni al veicolo (rottura del finestrino e del deflettore). Inoltre, la gravità complessiva è stata accresciuta dalla recidiva specifica reiterata infraquinquennale dell’imputato e dalla sua inosservanza di altre prescrizioni dell’autorità.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, generici, e non contenevano una critica specifica e argomentata contro la decisione della corte d’appello, risultando privi dei requisiti di legge per essere esaminati nel merito.
La presenza di danni materiali, come un finestrino rotto, impedisce l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Sì, secondo questa ordinanza, i danni materiali causati durante l’esecuzione di un reato, come la rottura di un finestrino per un tentato furto, sono considerati un elemento che aumenta la gravità della condotta e può essere decisivo per escludere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42045 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42045 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto tentato pluriaggravato ai danni di veicolo in sosta e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2.Lamenta il ricorrente vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
La causa di esclusione della punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. non è stata riconosciuta con apparato argomentativo del tutto integro, in ragione delle modalità della condotta, tutt’altro che inoffensive in ragione dei danni cagionati al veicolo in sosta (rottura del finestrino e del deflettore del veicolo in sosta al fine di potere rinvenire beni da sottrarre) e della complessiva gravità della condotta determinata altresì dalla inosservanza alle prescrizioni imposte dall’autorità di pubblica sicurezza, in presenza di imputato cui è stata altresì contestatala recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore side te