Particolare tenuità del fatto: no al beneficio per chi delinque abitualmente
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di non punibilità: il beneficio della particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, non può essere concesso a chi dimostra una tendenza a delinquere. La presenza di numerosi precedenti penali specifici, infatti, configura un comportamento abituale che è di per sé ostativo all’applicazione della norma. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I fatti del caso e il ricorso in Cassazione
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non riconoscere la particolare tenuità del fatto commesso, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. L’imputato sperava di ottenere così l’esclusione della punibilità per il reato contestatogli.
La questione della particolare tenuità del fatto e l’abitualità
Il cuore della questione giuridica ruota attorno ai presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Questa norma è stata introdotta per ragioni di proporzionalità ed economia processuale, al fine di escludere la sanzione penale per reati che, pur essendo formalmente illeciti, risultano concretamente di minima offensività. Tuttavia, il legislatore ha previsto delle condizioni ostative, tra cui il “comportamento abituale” del reo. La Corte di Cassazione era quindi chiamata a valutare se la Corte d’Appello avesse correttamente interpretato questo concetto alla luce della storia criminale dell’imputato.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la decisione dei giudici di merito pienamente legittima e correttamente motivata. I giudici hanno sottolineato come l’imputato annoverasse “numerosi precedenti penali specifici”, tra cui tre condanne per furto e altre per reati contro il patrimonio.
Questi precedenti, puntualmente richiamati nella sentenza impugnata, sono stati considerati sufficienti a rendere manifesta la “ricorrenza del carattere abituale della condotta”. Tale abitualità, secondo la Corte, è un ostacolo insormontabile al riconoscimento del beneficio. Viene richiamata una precedente sentenza (n. 26813/2016) che chiarisce come l’art. 131-bis non possa applicarsi quando l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole. In questi casi, la stessa norma impone di considerare il “fatto” nella sua “dimensione plurima”, effettuando una valutazione complessiva che fa perdere di rilevanza la potenziale tenuità dei singoli episodi. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione per la concessione della particolare tenuità del fatto non può limitarsi al singolo episodio criminoso, ma deve estendersi alla personalità e alla condotta complessiva dell’autore del reato. La presenza di precedenti penali specifici e ripetuti nel tempo è un indicatore forte di un’inclinazione a delinquere che il sistema giuridico non intende premiare con un’esclusione della punibilità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’invocazione dell’art. 131-bis richiede un’attenta analisi del certificato penale del proprio assistito, poiché la sussistenza di un “comportamento abituale” rende di fatto impraticabile questa via difensiva.
Quando non si applica il beneficio della particolare tenuità del fatto?
Secondo la decisione, il beneficio non si applica quando la condotta dell’imputato ha carattere abituale, come dimostrato dalla presenza di numerosi precedenti penali per reati della stessa indole.
Perché i precedenti penali dell’imputato sono stati considerati rilevanti in questo caso?
Perché le sue numerose condanne specifiche per furto e altri reati contro il patrimonio hanno reso manifesta la ricorrenza e l’abitualità della sua condotta, una condizione che per legge osta al riconoscimento del beneficio della particolare tenuità del fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35059 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NUORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME. riolazione di
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis stata validamente esclusa in sentenza: i numerosi precedenti pe annoverati dal ricorrente – riguardanti tre condanne per furto ed alt per reati contro il patrimonio – puntualmente richiamati in motivazic manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta dE ostativa al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 – 01:«La causa di esclusione de per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. nor applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualor abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime vio stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “rati poiché è la stessa previsione normativa a considerare il “fatto dimensione “plurima”, secondo una valutazione complessiva in rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in articola»). cod. pen. è iali specifici re condanne ne, rendono !l ricorrente . 26813 del Ila punibilità può essere a l’imputato !azioni della punendi”), ” nella sua cui perde cui esso si
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P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ammende. mento delle Cassa delle
Così deciso il 26 giugno 2024
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