Guida in Stato di Ebbrezza: Niente Sconto di Pena per l’Autista Professionista
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20619 del 2024, ha affrontato un caso significativo in materia di guida in stato di ebbrezza, chiarendo i limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La pronuncia sottolinea come la qualifica professionale del conducente e i suoi precedenti penali, anche se estinti, possano essere decisivi nell’escludere tale beneficio, specialmente quando la sicurezza pubblica è messa a maggior repentaglio.
Il Caso in Esame
Un conducente di mezzi pesanti, condannato in primo e secondo grado per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b) del Codice della Strada, ha presentato ricorso in Cassazione. L’imputato lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, sostenendo che la sua condotta rientrasse in tale fattispecie.
La Valutazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
L’esclusione del beneficio da parte della Corte d’Appello, e successivamente confermata dalla Cassazione, si è basata su una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. Nonostante il tasso alcolemico fosse vicino alla soglia inferiore della fascia di reato contestata, i giudici hanno considerato altri elementi come prevalenti e ostativi al riconoscimento della tenuità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, con una motivazione logica e coerente. I giudici hanno evidenziato due ragioni principali per negare il beneficio:
1. I precedenti penali: L’imputato aveva già riportato due condanne per reati della stessa specie. Sebbene una di queste fosse formalmente estinta, la Corte ha specificato che tale circostanza non ne cancella il valore storico come elemento di valutazione. I precedenti specifici indicano una tendenza a delinquere che contrasta con la ratio dell’istituto della particolare tenuità, il quale presuppone un comportamento occasionale.
2. La qualifica professionale: L’essere un conducente qualificato, alla guida di mezzi articolati per il trasporto di merci, è stato considerato un fattore aggravante di fatto. La professionalità nella circolazione stradale impone un dovere di diligenza e prudenza maggiore. La condotta dell’imputato, pertanto, è stata giudicata idonea a porre a “maggiore repentaglio” il bene giuridico della sicurezza pubblica, rendendo l’offesa tutt’altro che tenue.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della particolare tenuità del fatto non è un mero calcolo matematico basato sull’entità della pena o sul grado dell’offesa, ma un giudizio complesso che tiene conto della condotta nel suo insieme e della personalità dell’autore del reato. Per gli autisti professionali, questo significa che la loro qualifica non è neutra, ma comporta un onere di responsabilità aggravato. I precedenti, anche se remoti o estinti, mantengono una loro rilevanza nel delineare il profilo di un comportamento non occasionale, chiudendo così la porta a benefici pensati per illeciti sporadici e di minima entità.
Perché è stata negata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha negato il beneficio perché l’imputato aveva due precedenti condanne per reati simili e, in quanto autista professionale di mezzi pesanti, la sua condotta ha creato un pericolo maggiore per la sicurezza pubblica, rendendo il fatto non di speciale tenuità.
I precedenti penali, anche se estinti, possono impedire l’applicazione del beneficio?
Sì. Secondo la Corte, anche una condanna precedente estinta costituisce un elemento di valutazione che, insieme ad altri, può essere preclusivo al riconoscimento del beneficio, in quanto dimostra una non occasionalità del comportamento illecito.
Lo status di autista professionale ha influenzato la decisione?
Sì, in modo decisivo. La Corte ha sottolineato che la professionalità nella guida e l’utilizzo di mezzi articolati comportano una maggiore responsabilità. La condotta di un professionista in stato di ebbrezza è considerata più grave perché mette a maggior repentaglio la sicurezza stradale, escludendo la tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20619 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME NOME, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Bologna in relazione alla ipotesi di cui all’art.186 co 2 lett.b) C.d.S. aggravato dalla qualità di conducente qualificato (trasporto merc
Il NOMEnte articola un unico motivo con cui lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibi lità di cui all’art.131 bis cod.pen..
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è manifestamente infondato in quanto il giudice distrettuale dato adeguata giustificazione della esclusione del beneficio, con motivazione non ma nifestamente illogica e contraddittoria che si sottrae pertanto al sindacato di l mità evidenziando che il COGNOME ha già riportato due condanne per fatti della stessa specie, di cui una risalente ed estinta, ma che costituiscono comunque e mento di per sé preclusivo al riconoscimento del beneficio e, comunque, il fatto n può essere riconosciuto di speciale tenuità in ragione del grado di alterazione alcol prossima alla soglia più grave e in ragione del fatto che il COGNOME risulta essere utente qualificato e pertanto in grado di porre a maggiore repentaglio il bene gi dico protetto stante la professionalità della circolazione e la guida di mezzi arti
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del NOMEnte al paga-men delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il NOMEnte al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024.