Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Quantità Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del carico giudiziario, consentendo di non punire condotte che, pur costituendo reato, risultano di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come l’entità del materiale illecitamente gestito possa essere un fattore decisivo per negare tale beneficio.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un soggetto condannato per il reato di gestione illecita di rifiuti, previsto dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Nello specifico, l’imputato era stato sorpreso a trasportare un considerevole quantitativo di rottami ferrosi, quantificato in 1055 unità. Il trasporto avveniva in totale assenza della documentazione obbligatoria, come il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), e senza alcuna prova sulla provenienza del materiale. Inoltre, il soggetto non possedeva i requisiti formali per svolgere l’attività di raccolta di ferro.
L’imputato ha presentato ricorso, lamentando che il giudice di merito non avesse motivato adeguatamente la decisione di non applicare la causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, da lui richiesta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la linea dura del giudice precedente. Secondo gli Ermellini, la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. era infondata, poiché gli elementi emersi dal processo non permettevano in alcun modo di qualificare la condotta come di “particolare tenuità”.
Le Motivazioni della Cassazione sul particolare tenuità del fatto
Il cuore della decisione risiede nell’analisi degli indici che definiscono l’offensività della condotta. La Corte ha sottolineato i seguenti punti cruciali:
1. Quantità del materiale: Il trasporto di ben 1055 rottami ferrosi è stato definito un numero “elevato”, un dato oggettivo che, di per sé, impedisce di considerare il fatto come lieve o marginale.
2. Mancanza di documentazione: L’assenza totale dei FIR e di qualsiasi altro documento che attestasse la provenienza dei rifiuti è un elemento che denota una gestione completamente illegale e fuori controllo, aggravando la condotta anziché attenuarla.
3. Assenza di requisiti formali: L’imputato operava senza le autorizzazioni necessarie, dimostrando un disprezzo per le normative poste a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.
Inoltre, la Corte ha specificato che la giustificazione addotta dall’imputato, ovvero la necessità di guadagnare svolgendo un presunto “servizio alla collettività”, è del tutto irrilevante ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Questo beneficio, infatti, si basa su parametri oggettivi legati all’entità del danno o del pericolo e alle modalità della condotta, non sulle motivazioni personali dell’agente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un salvacondotto per qualsiasi illecito di modesta apparenza. La valutazione del giudice deve essere complessiva e tenere conto di tutti gli indicatori della gravità del reato. Nel contesto dei reati ambientali, la quantità del rifiuto gestito illegalmente e l’assenza delle procedure di tracciabilità costituiscono elementi di forte peso negativo. La decisione insegna che operare in un regime di totale illegalità, anche se per necessità economica, non permette di accedere a benefici pensati per condotte che presentano un grado di offensività minimo e trascurabile.
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
L’applicazione di tale beneficio può essere esclusa quando gli elementi oggettivi del reato, come l’elevata quantità di materiale illecitamente gestito e la totale assenza delle autorizzazioni e della documentazione previste dalla legge, indicano una condotta non marginale.
Il trasporto di una grande quantità di rottami senza autorizzazione è considerato un reato di particolare tenuità?
No, secondo la Corte, il trasporto di un numero elevato di rottami (in questo caso 1055) in assenza di FIR e altri requisiti formali non costituisce un fatto di particolare tenuità, ma una condotta di significativa gravità.
La necessità di guadagnare può giustificare l’applicazione del beneficio della particolare tenuità del fatto?
No, la Corte ha stabilito che la motivazione economica o la presunta necessità di guadagnare è irrilevante ai fini del riconoscimento della causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, la quale si basa su criteri oggettivi legati alla condotta e all’offesa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9507 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9507 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TERMINI IMERESE il 13/11/1988
avverso la sentenza del 15/05/2024 del TRIBUNALE di ROMA
RG 26445/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato dell’a d.lgs. n. 152 del 2006;
Rilevato che l’imputato formula un atto di appello in cui lamenta l’omessa motivazion richiesta di applicazione della causa di proscioglimento di cui all’art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che la censura è inconsistente perché dalla motivazione si desume la non part tenuità del fatto: l’imputato trasportava un numero, 1055 rottami ferrosi, definito e Giudice, in assenza dei FIR e senza documentazione attestante la relativa provenienza, anche privo dei requisiti formali per lo svolgimento dell’attività di raccolta del ferro;
Rilevato che la circostanza dedotta a discolpa della necessità di guadagnare, rend contempo un servizio alla collettività, è irrilevante ai fini del riconoscimento del proscioglimento;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’o spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa d ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente