Particolare tenuità del fatto: No al beneficio se la condotta è pervicace
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, continua a essere un tema centrale nel dibattito giurisprudenziale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali su quando tale beneficio non può essere concesso, anche in assenza di una vera e propria ‘abitualità’ nel reato. La pronuncia sottolinea come la pervicacia e l’indole trasgressiva dell’imputato siano elementi determinanti nella valutazione del giudice.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per la violazione delle norme sull’immigrazione, specificamente per il reato previsto dall’art. 13, comma XIII, del d.lgs. 286/1998. La Corte di Appello di Perugia, in sede di rinvio, aveva confermato la condanna. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il fatto contestato era di lieve entità e non vi erano ostacoli normativi al riconoscimento del beneficio.
La Decisione della Cassazione e il concetto di particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nel fatto che i motivi proposti non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già presentati e puntualmente respinti dalla Corte di Appello. Un ricorso così formulato, secondo la costante giurisprudenza, è considerato non specifico e solo apparente, in quanto non assolve alla sua funzione di critica argomentata contro la decisione impugnata.
Oltre a questo aspetto procedurale, la Cassazione è entrata nel merito della questione, validando pienamente il ragionamento della Corte territoriale riguardo all’inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione si fonda sull’interpretazione dei requisiti per la concessione del beneficio della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha ribadito che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, secondo i parametri dell’art. 133 del codice penale: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo.
Il punto dirimente è come la Corte di Appello ha utilizzato i precedenti dell’imputato. Questi non sono stati considerati per affermare l’ ‘abitualità’ della condotta – condizione che di per sé esclude l’applicazione dell’art. 131-bis – ma come indicatori di altri elementi negativi. Nello specifico, i precedenti sono serviti a:
1. Inquadrare la pervicacia del comportamento: l’imputato ha mostrato un’ostinazione nel violare le norme.
2. Delineare un’indole trasgressiva: la condotta si inseriva in una sequenza di azioni che denotavano una tendenza a opporsi alle regole e ai provvedimenti dell’autorità che disciplinano l’ingresso nel Paese.
In altre parole, anche un singolo fatto, di per sé magari non gravissimo, perde il carattere della tenuità se si inserisce in un contesto di deliberata e persistente opposizione alla legge. La Corte ha ritenuto che tale comportamento, nel suo complesso, non potesse essere qualificato come ‘particolarmente tenue’.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è un esame meramente quantitativo della singola azione, ma un’analisi qualitativa globale del comportamento dell’autore. I precedenti penali, pur non integrando la nozione di ‘abitualità’, possono essere legittimamente valorizzati dal giudice per desumere la pervicacia e la non occasionalità della condotta. Di conseguenza, il beneficio della non punibilità è precluso a chi, con il proprio agire, dimostra una persistente e radicata volontà di contravvenire alle norme dell’ordinamento giuridico.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando, tra le altre cose, si limita a ripetere pedissequamente gli stessi motivi già presentati e respinti in appello, senza sviluppare una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
I precedenti di un imputato possono sempre escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non automaticamente per ‘abitualità’. Tuttavia, come chiarisce questa ordinanza, i precedenti possono essere utilizzati dal giudice per valutare la pervicacia del comportamento e un’indole trasgressiva, elementi che, ai sensi dell’art. 133 c.p., possono portare a escludere la tenuità del fatto.
Quali sono i criteri per valutare la particolare tenuità del fatto?
Il giudice deve effettuare una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, tenendo conto, ai sensi dell’art. 133 del codice penale, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8159 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8159 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 21/06/1988
avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RG 38889/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 29 gennaio 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che – in sede di rinvio dopo annullamento della prima sezione penale – ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 13, c. XIII, d.lgs. 286/1998;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al vaglio circa il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. – è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritt e con motivazione effettiva e priva di fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha riten esservi margine per la dedotta causa di non punibilità (cfr. pag. 3 – 4), attenendosi all giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità pe particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità ri una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Più precisamente, la Corte di Appello ha adottato una motivazione che si sottrae alle censure di parte, avendo fatto riferimento ai pregressi dell’imputato non già – come ritenuto dal ricorrente – per esaltare l’abitualità della condotta, ma per inquadrare la pervicacia del comportamento del prevenuto e l’inserimento della condotta oggi sub iudice in una sequenza di azioni denotanti un’indole particolarmente trasgressiva e tenacemente diretta ad opporsi alle regole ed ai provvedimenti dell’autorità che disciplinano l’ingresso nel nostro Paese.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrenti’ al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e …. E n rer mento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2025
Il consigliere stensore,
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Il Presidente