Particolare Tenuità del Fatto: Quando le Violazioni Ripetute Escludono il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta una causa di non punibilità fondamentale nel nostro ordinamento. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva della condotta. Con la recente ordinanza n. 8437/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la reiterazione delle violazioni, anche se singolarmente di modesta entità, può costituire un ostacolo insormontabile al riconoscimento di tale beneficio.
I Fatti del Caso: Una Serie di Violazioni
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un individuo per la violazione ripetuta delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado, comminando una pena di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e la particolare tenuità del fatto
Il ricorrente ha lamentato, in primo luogo, una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. A suo avviso, il giudice avrebbe dovuto valutare ogni singolo episodio di violazione separatamente, riconoscendone l’occasionalità e la giustificabilità, elementi che avrebbero consentito di qualificare il fatto come di particolare tenuità del fatto.
In secondo luogo, ha contestato l’irragionevolezza della pena inflitta, sostenendo che il giudice fosse partito da una pena base troppo elevata per poi applicare un aumento minimo per la continuazione tra i reati.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dei presupposti per l’applicazione dell’istituto della tenuità del fatto e sul rispetto del potere discrezionale del giudice di merito nella commisurazione della pena.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha chiarito in modo inequivocabile le ragioni alla base della sua decisione. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno sottolineato che la valutazione richiesta dall’art. 131-bis c.p. non può essere frammentaria. Al contrario, il fatto deve essere analizzato nella sua complessità e globalità. La reiterazione delle violazioni, avvenuta in più occasioni, ha determinato una lesione significativa del bene giuridico protetto dalla norma, ovvero la necessità di garantire i controlli di polizia sulla reperibilità del soggetto. Questa condotta seriale pregiudica in modo non trascurabile l’efficacia della misura di prevenzione e, di conseguenza, non può essere considerata di speciale tenuità.
Relativamente al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura sulla dosimetria della pena del tutto infondata. Il giudice di merito aveva fornito una motivazione congrua e specifica, evidenziando elementi concreti come la gravità dei fatti, la loro ripetizione nel tempo e la personalità negativa dell’imputato, desumibile anche dai suoi precedenti penali. La determinazione del quantum della pena è una questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, se sorretta da un ragionamento logico e non contraddittorio basato sui criteri dell’art. 133 c.p., non è sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in commento consolida un orientamento giurisprudenziale di fondamentale importanza pratica. Ci insegna che la particolare tenuità del fatto non può essere invocata come un ‘salvacondotto’ per condotte illecite seriali. La pluralità di violazioni, anche se di modesta entità se considerate singolarmente, assume una gravità complessiva che impedisce l’applicazione del beneficio. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge un chiaro monito: la valutazione della tenuità del fatto richiede un’analisi olistica, dove la persistenza nel violare la legge è un indicatore decisivo della non meritevolezza del trattamento di favore previsto dall’art. 131-bis c.p.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di violazioni ripetute?
No, secondo la Corte la reiterazione delle violazioni, in più occasioni, determina una lesione significativa del bene giuridico protetto e pregiudica in modo non trascurabile l’interesse tutelato. Di conseguenza, il fatto non può essere ritenuto di speciale tenuità.
Come valuta il giudice la gravità del fatto quando ci sono più episodi di violazione?
Il giudice deve valutare il fatto nella sua complessità e globalità, non analizzando ciascun episodio in modo isolato. La ripetizione della condotta è un elemento centrale per determinare la gravità complessiva e l’offensività del comportamento.
La decisione del giudice sulla quantità della pena può essere contestata in Cassazione?
Sì, ma solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o assente. Se il giudice di merito ha compiuto la sua scelta basandosi sui parametri legali (art. 133 c.p.) e ha fornito un ragionamento congruo e specifico, la sua valutazione discrezionale non è censurabile in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8437 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenz emessa dal G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata di condanna nei confronti di COGNOME NOME al pena di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione per plurime violazioni dell’art.75 comm Igs. 159 del 2011;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazion avere il giudice mal interpretato i requisiti richiesti dall’art. 131 bis cod. pen., giacché la valutazione avrebbe dovuto avere a oggetto ciascun singolo episodio concernente la violazione della misura prevenzione, tenuto conto dei requisiti, senz’altro esistenti nel caso di specie, della occasio giustificabilità delle condotte criminose;
Rilevato che con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazio relazione all’art. 133 cod. pen. in ordine all’irragionevolezza nella dosimetria della pena, atte giudice è partito da una pena base elevata per poi procedere ad un aumento in continuazione di s quindici giorni;
Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il decidente ha riten con motivazione scevra da profili di illegittimità, che la reiterata violazHone, in più occasi prescrizioni imposte abbia determinato una lesione significativa del bene giuridico protetto dalla incriminatrice, pregiudicando in modo non trascurabile i controlli di polizia circa la sua repe decidente ha così dato atto di aver valutato il fatto nella sua complessità, ritenendolo non merite apprezzamento in termini di speciale tenuità (Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Rv. 281922);
Rilevato che anche la seconda censura, relativa al quantum di pena irrogato, è manifestamente infondata in quanto il giudice ha fornito sul punto una congrua e specifica motivazione (evidenzian gravità delle fatti, la loro reiterazione nel tempo, la negativa personalità del prevenuto desumibil dai precedenti penali), non censurabile in sede di legittimità, essendo la dosimetria della pena ques rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale ha compiuto tale scelta in bas parametri di cui all’art. 133 cod. pen e sulla scorta di un ragionamento che non appare illogico (S n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le doglianze in questo esposte so riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dal giudice di merito;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escl la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, rite congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8/02/2024