Particolare Tenuità del Fatto: Inapplicabile ai Reati Permanenti
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per fatti di reato considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra precisi limiti. Con l’ordinanza n. 14575 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su uno di questi limiti, chiarendo l’incompatibilità tra questo beneficio e i reati di natura permanente, almeno fino a quando la condotta illecita perdura.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso analizzato dalla Suprema Corte trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Messina per il reato di invasione di terreni pubblici. L’imputato ha basato il suo unico motivo di ricorso sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nel negare il beneficio, senza considerare adeguatamente la scarsa gravità della condotta. Il ricorso mirava quindi a ottenere un annullamento della condanna proprio in virtù dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Il Reato Permanente e il Limite alla Particolare Tenuità del Fatto
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella natura del reato contestato. L’invasione di terreni è un ‘delitto permanente’, ovvero un reato la cui offesa al bene giuridico tutelato si protrae nel tempo per effetto della volontà dell’agente e non si esaurisce in un singolo momento.
La Corte, richiamando un suo precedente orientamento (Cass. n. 16363/2019), stabilisce un principio giuridico netto: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può trovare applicazione per i reati permanenti fino a quando la permanenza non sia cessata. In altre parole, finché l’imputato continua a mantenere l’occupazione illecita del terreno pubblico, la sua condotta non può essere considerata ‘tenue’, poiché l’offesa è attuale e continua.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente negato l’applicazione dell’art. 131-bis con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette.
Inoltre, la Corte ha specificato che, ai fini della valutazione sulla tenuità, il giudice deve fare riferimento ai criteri dell’art. 133, primo comma, del codice penale (gravità del danno, intensità del dolo, etc.). Tuttavia, non è necessaria una disamina analitica di tutti gli elementi, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti più rilevanti per la decisione. Nel caso di specie, la natura permanente del delitto era di per sé un elemento ostativo e sufficiente a giustificare il diniego del beneficio.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce con forza che non si può invocare la scarsa gravità di un fatto illecito mentre lo si sta ancora commettendo. Per i reati permanenti, la condizione imprescindibile per poter anche solo valutare l’applicazione della particolare tenuità del fatto è la cessazione della condotta antigiuridica. La sentenza offre quindi un’indicazione chiara per la difesa e rafforza la logica di un istituto pensato per fatti conclusi e di modesta entità, non per situazioni illecite ancora in corso.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto a un reato permanente come l’invasione di terreni pubblici?
No. L’ordinanza stabilisce che per i reati permanenti, la causa di non punibilità non può essere applicata fino a quando la condotta illecita, ovvero la ‘permanenza’, non sia cessata.
Per negare l’applicazione della particolare tenuità del fatto, il giudice deve analizzare tutti i criteri dell’art. 133 del codice penale?
No, non è necessario. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi di valutazione che ha ritenuto rilevanti per escludere la tenuità dell’offesa, senza doverli esaminare tutti in modo analitico.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione basato su questo motivo viene ritenuto ‘manifestamente infondato’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso senza fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14575 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14575 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FOTI NOME, nato a Barcellona Pozzo di Gatto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della Corte d’appello di Messina
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ne ha negato l’applicazione con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 3 sulle modalità dell condotta);
che ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità pe particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio s tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 1 primo comma, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevan (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01);
ritenuto, peraltro, che si deve considerare anche la natura permanente del delitto di invasione di terreni pubblici, la quale preclude l’applicazione dell’invocat
causa di non punibilità sino a che la permanenza non sia cessata (Sez. 2, n. 1 del 13/02/2019, COGNOME, Rv. 276096-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.