Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22713 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22713 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TREBISACCE il 18/06/1999
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’ art. 489, 477 e 482 cod. pen
2. Considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si contesta la correttezza dell motivazione posta alla base della condanna del ricorrente, evocando la figura giuridica del “falso
grossolano” – è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 5
comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata, corretta anche riguardo agli orientamenti di legittimità richiamati, il ricorso non indica gli elementi
sono alla base della censura formulata, non consentendo al Collegio di individuare i rilievi moss ed esercitare il proprio sindacato. Nella specie, il falso è stato accertato solo in seguito a veri
tecniche di polizia giudiziaria;
3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto – è manifestamente infondato, d
momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all’esclusione dell’art. 131-bis cod. pen., valutata la non occasionalità della condotta del ricorrente, alla
dei plurimi precedenti penali a suo carico, ancorchè non specifici, perché comunque sintomo della sua propensione a delinquere.
Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, invero, richiede una valutazione comples e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2 COGNOME, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. n. 34151 del 18/06/2018, COGNOME, Rv. 273678); come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di appello ha ritenuto di escludere la particolare tenuità dell’offesa in ragione della occasionalità della condotta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Il Presidente
Così deciso il 07 maggio 2025
Il Consigliere estensore