Particolare Tenuità del Fatto: Quando un Reato è ‘Troppo Poco’ per una Condanna?
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale del diritto penale: la distinzione tra l’istituto della particolare tenuità del fatto e la concessione delle attenuanti generiche. Con una decisione chiara e motivata, i giudici hanno ribadito che i due meccanismi legali operano su piani diversi e che la concessione di uno non implica l’automatica applicazione dell’altro. Questo caso, nato da un’accusa di bancarotta semplice documentale, offre spunti fondamentali per comprendere i criteri di valutazione del giudice penale.
I Fatti del Caso
Un imprenditore, condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta semplice documentale, ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado e riducendo la pena, aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. L’imputato lamentava una presunta contraddizione nella decisione dei giudici di merito: come era possibile, da un lato, riconoscere le circostanze attenuanti generiche (che portano a una diminuzione della pena) e, dall’altro, negare che il fatto fosse di lieve entità?
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, spiegando in modo dettagliato perché non sussiste alcuna contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità e il riconoscimento delle attenuanti generiche. La decisione si fonda sulla netta distinzione tra i presupposti e i criteri di valutazione dei due istituti giuridici.
Le Motivazioni: la Distinzione tra Particolare Tenuità del Fatto e Attenuanti
La Corte di Cassazione ha articolato il suo ragionamento su un principio consolidato: i parametri per valutare la particolare tenuità del fatto sono prevalentemente oggettivi, mentre quelli per le attenuanti generiche sono prevalentemente soggettivi.
1. Valutazione della Particolare Tenuità del Fatto (Art. 131-bis c.p.): Per stabilire se un reato è di particolare tenuità, il giudice deve guardare alla materialità del fatto. I criteri sono quelli indicati dall’art. 133, primo comma, del codice penale: la natura e la gravità dell’illecito, le modalità dell’azione e l’entità del danno. Si tratta di una valutazione oggettiva dell’offesa al bene giuridico tutelato. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto che la natura e la gravità della bancarotta documentale escludessero la lieve entità.
2. Concessione delle Attenuanti Generiche (Art. 62-bis c.p.): Le attenuanti generiche, invece, permettono al giudice di adeguare la pena alla personalità del reo. La valutazione si concentra su elementi soggettivi, come la condotta processuale, il comportamento tenuto dopo il reato o altri aspetti favorevoli legati alla persona dell’imputato. Non riguardano la gravità oggettiva del reato in sé, ma la meritevolezza del singolo individuo a ricevere un trattamento sanzionatorio più mite.
La Cassazione ha chiarito che non vi è alcun automatismo: un fatto può essere sufficientemente grave da non meritare la qualifica di ‘tenue’, ma l’imputato può comunque aver tenuto una condotta (ad esempio, collaborando con la giustizia) che giustifichi una riduzione di pena tramite le attenuanti. Allo stesso modo, neppure la riduzione della pena in appello costituisce una contraddizione, poiché la determinazione finale della sanzione segue logiche diverse rispetto alla valutazione preliminare sulla punibilità del fatto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un punto fermo della giurisprudenza penale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è un giudizio autonomo, non influenzato dalla successiva commisurazione della pena. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro:
* Non si può dare per scontato che una pena bassa o la concessione di attenuanti portino alla non punibilità per tenuità del fatto.
* La difesa deve concentrarsi su argomenti specifici per ciascun istituto: da un lato, dimostrare la minima offensività oggettiva del reato per l’art. 131-bis; dall’altro, evidenziare gli aspetti soggettivi favorevoli del proprio assistito per le attenuanti.
* La discrezionalità del giudice di merito, se congruamente motivata come in questo caso, è difficilmente censurabile in sede di legittimità. La decisione della Cassazione rafforza la distinzione concettuale tra i diversi strumenti a disposizione del giudice per personalizzare la risposta sanzionatoria, garantendo coerenza e rigore nell’applicazione della legge.
È contraddittorio negare la non punibilità per particolare tenuità del fatto e allo stesso tempo concedere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte non c’è contraddizione. I due istituti si basano su criteri di valutazione differenti: la particolare tenuità del fatto si valuta su parametri oggettivi (modalità della condotta, esiguità del danno), mentre le attenuanti generiche si legano a profili soggettivi del reo.
Quali elementi considera il giudice per valutare la particolare tenuità del fatto?
Il giudice valuta la particolare tenuità del fatto basandosi sui criteri dell’art. 133, comma primo, del codice penale, con particolare attenzione alla natura, alla gravità dell’illecito, alla finalità e alla modalità dell’azione. L’analisi si concentra sugli aspetti oggettivi del reato.
Una riduzione della pena implica automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto?
No. La Corte chiarisce che una riduzione della pena, ad esempio tramite le attenuanti generiche, non significa che il fatto sia automaticamente di particolare tenuità. Altrimenti, ogni condotta caratterizzata da una pena tenue dovrebbe beneficiare della causa di non punibilità, cosa che non è prevista dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2770 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2770 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in BOSNIA-ERZEGOVINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Ascoli Piceno riducendo la pena in ordine al delit di bancarotta semplice documentale;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio d motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ritenuto che «per la natura e la gravità dell’illec contestazione, nonché per la finalità e la modalità dell’azione» (fol. 4) sia da escluder riconoscimento dell’esimente per fatto di lieve entità. Il Giudice territoriale ha forni valutazione congrua ed esente da vizi logico giuridici, in quanto gli elementi sopra evidenziati hanno consentito di escludere la particolare tenuità del fatto, che resta una valutazio discrezionale del giudice di appello non sindacabile in sede di legittimità. Anche le censure mosse quanto alla contraddittorietà del diniego rispetto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non valutano la distinzione sussistente fra i due istituti in modo consolidato riten da questa Corte di legittimità. Difatti, Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279112 01 ha ritenuto che non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i param
di valutazione previsti dall’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttu oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del dann mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche son prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo. Nello stesso senso, seppur in motivazi Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01 ha affermato che ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettu riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disam di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rilevanti: in motivazione la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale caus esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza c ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata da successiva condotta processuale del predetto;. Nel caso opposto, comunque distinguendo fra i due istituti, Sez. 6, n. 605 del 03/12/2019, dep. 2020, Alberto, Rv. 278095 – 01 ha ritenuto c il diniego delle circostanze attenuanti generiche fondato sulla sola presenza di precedenti pena non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all’art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assu i precedenti valenza ostativa solo ove l’imputato risulti essere stato dichiarato delinque abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole;
Considerato che anche l’ulteriore elemento di dedotta incongruità fra il diniego dell’esimente la riduzione della pena non costituisce elemento di contraddizione, per le medesime ragioni, in quanto l’istituto dell’art. 62 bis cod. pen. prevede l’applicazione dei criteri ex art. 133 cod. pen., quelli relativi alla determinazione della pena, cosicché non può ritenersi che l’attenuazione trattamento sanzionatorio sia in contraddizione con il diniego della esimente, in quant diversamente ogni condotta caratterizzata da pena tenue implicherebbe il riconoscimento delle condizioni ex art. 131 bis cod. pen. Ne consegue la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il primo motivo, inerente all’abitualità ostativa, risulta pertanto asso in quanto basta la verifica della sussistenza di una sola delle due ratio decidendi ostative ritenute dalla Corte territoriale, in ordine al diniego della esimente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 novembre 2025
Il consigliere estensore
13r idente