Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Condotta Abituale Annulla il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Permette di non punire reati di minima entità, quando l’offesa è trascurabile e il comportamento del reo non è abituale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la valutazione non si limiti al solo fatto-reato, ma si estenda alla condotta complessiva e alla ‘storia’ criminale dell’imputato. Vediamo nel dettaglio il caso.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di tentato furto, previsto dagli articoli 56 e 624 del codice penale. L’episodio era avvenuto in un esercizio commerciale nella città di Cento. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di impugnare la sentenza di condanna proponendo ricorso per cassazione, basandolo su tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso si articolava su tre censure principali:
1. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: La difesa sosteneva che il giudice d’appello avesse errato nel negare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. Diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità: Si contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., relativa al danno patrimoniale di lieve entità.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione: Si lamentava un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo, chiedendo una maggiore riduzione della pena.
La Decisione della Corte: La Particolare Tenuità del Fatto e l’Abitualità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le doglianze sollevate dalla difesa e confermando la decisione della Corte d’Appello. Analizziamo i punti chiave della decisione.
L’ostacolo dell’abitualità e della gravità della condotta
Il primo motivo, fulcro della questione, è stato ritenuto generico e manifestamente infondato. La Suprema Corte ha sottolineato che, per concedere il beneficio della particolare tenuità del fatto, non basta guardare al valore esiguo della merce sottratta (in questo caso, due giubbini). È necessario valutare la condotta nel suo complesso. Nel caso di specie, l’imputato, pur avendo restituito la merce dopo essere stato scoperto, aveva minacciato e aggredito fisicamente i presenti. Questo comportamento successivo al tentativo di furto è stato considerato un indice della peculiare gravità del fatto. Inoltre, un elemento decisivo è stata la non occasionalità della condotta, comprovata dai numerosi precedenti penali dell’imputato, di cui due specifici per reati della stessa natura. Questa ‘abitualità’ ha rappresentato un ostacolo insormontabile all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Le circostanze attenuanti e la discrezionalità del giudice
Anche gli altri due motivi sono stati respinti. Riguardo all’attenuante del danno lieve, la Corte ha richiamato un principio consolidato (Sez. U, n. 28243/2013), secondo cui tale attenuante può applicarsi anche al delitto tentato, ma solo se si può desumere con certezza che il danno, se il reato fosse stato portato a compimento, sarebbe stato di rilevanza minima. In questo caso, il valore dei due giubbini non è stato ritenuto ‘pressoché irrisorio’, giustificando il diniego. Infine, sulla richiesta di una maggiore applicazione delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito che la determinazione della pena (la cosiddetta ‘dosimetria’) rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione può essere censurata in sede di legittimità solo se palesemente illogica o arbitraria, cosa che non è avvenuta nel caso in esame, dove la decisione era stata adeguatamente motivata con riferimento alla personalità negativa dell’imputato e alla gravità complessiva dei fatti.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando la genericità e l’infondatezza dei motivi di ricorso. Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, il ragionamento si è basato su due pilastri: la gravità complessiva della condotta, che include le reazioni violente post-fatto, e l’abitualità del reo, desunta dai precedenti penali. Questi elementi, secondo la Corte, sono ostativi alla concessione del beneficio. Per le circostanze attenuanti, i giudici hanno fatto riferimento a principi giurisprudenziali consolidati (jus receptum), confermando che la valutazione del giudice di merito sulla dosimetria della pena è insindacabile se correttamente motivata, come nel caso di specie.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per l’applicazione della particolare tenuità del fatto è complessa e non si ferma al solo aspetto economico del danno. La condotta dell’imputato, sia durante che dopo il reato, e la sua ‘storia’ criminale sono elementi cruciali che il giudice deve considerare. Questa decisione serve da monito: anche per un reato di modesta entità come un tentato furto, la presenza di precedenti specifici e un comportamento aggressivo possono precludere qualsiasi beneficio, portando a una condanna definitiva.
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
L’applicazione può essere esclusa quando il fatto, pur di modesta entità, è inserito in un contesto di particolare gravità e quando la condotta del reo non è occasionale. Nel caso specifico, la reazione violenta dell’imputato dopo il fatto e i suoi numerosi precedenti penali (due dei quali specifici) sono stati considerati ostativi alla concessione del beneficio.
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile al reato tentato?
Sì, secondo la giurisprudenza di legittimità, è applicabile anche al delitto tentato. Tuttavia, è necessario che sia possibile desumere con certezza, tramite un giudizio ipotetico basato sulle modalità del fatto, che il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima se il reato fosse stato portato a compimento. In questo caso, il valore dei beni (due giubbini) non è stato ritenuto quasi irrisorio.
Perché la Corte di Cassazione non ha concesso una maggiore riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche?
La Corte ha stabilito che la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se tale valutazione è frutto di arbitrio o di un ragionamento illogico. Nel caso in esame, la decisione era sufficientemente motivata, basandosi sulla personalità negativa dell’imputato e sulla gravità complessiva del fatto, rendendo la scelta del giudice di merito incensurabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26364 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26364 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. (fatto commess in Cento il 23 settembre 2017);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che censura il diniego della causa di non punibilità di cui al 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, ostando alla concessione del beneficio richiesto, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, la gravità del fat complessivamente considerato nonché l’abitualità della condotta del ricorrente (vedasi pag. della sentenza impugnata, in cui la peculiare gravità del fatto è stata desunta dal comportament dell’imputato, il quale, una volta saputo che sarebbe stato comunque denunciato nonostante avesse restituito la merce, minacciò ed aggredì fisicamente i presenti e la non occasionalità de sua condotta dai plurimi precedenti, di cui due specifici, che ne gravavano la posizione);
che il secondo motivo, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui art. n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per la giurisprudenza di legittimità Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuit applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalit del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato ripo compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima.» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528), come nel caso di specie, in cui i due giubbi oggetto di sottrazione non avevano un valore pressoché irrisorio (Sez. 4, n. 6635 de 19/01/2017, Rv. 269241);
che il terzo motivo, che denuncia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è articolato senza tener conto che è jus receptum che le statuizioni relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio, soprattutto riferimento alla relativa dosimetria, sottendono una valutazione discrezionale tipica del giu di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitr ragionamento illogico e sia corredata da sufficiente motivazione, come quella ostesa nel caso a vaglio (vedasi pag. 1 della sentenza impugnata, in cui si è dato conto della negativa personal dell’imputato e della complessiva gravità del fatto);
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente