Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3273 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato, in ordine al primo motivo, che il giudice di merito ha enunciato ragioni ostative all’applicazione della causa di esclusione della punibilità pre dall’art. 131-bis cod. pen., connesse, tra l’altro, alle modalità oggettiva insidiose della condotta accertata, commessa declinando generalità fittizie a scopo di eludere i controlli delle autorità diplomatiche;
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità attengono all’astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni che tengono conto delle caratteristiche dell’istituto evocato e, precipuamen dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità – risp alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità secondo cui:
nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare t del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richie tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto dell valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattisp concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri prev dall’art. 133, comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado d colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbi comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da esclude impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499);
che analoga, manifesta infondatezza connota le residue doglianze, vedenti sulla legittimità della motivazione sottesa al rigetto dei motivi di appello aff alla misura della sanzione irrogata;
che la Corte di appello, in ordine a tali profili, ha spiegato che la fiss della pena base in termini superiori al minimo edittale ma inferiori, comunque, valore medio e la riduzione della pena, per effetto della concessione de circostanze attenuanti generiche, in misura inferiore al terzo, costituisco portato, non manifestamente illogico né contraddittorio, degli elementi a tal f considerati, dalle già richiamate modalità dell’azione antigiuridica che, in ass
dell’intervento delle autorità, si sarebbe ulteriormente protratta, alla person dell’imputato, gravato da precedenti condanne espressive di non minimale capacità a delinquere;
che la decisione impugnata appare, sotto questo versante, esente da vizi d sorta, avendo il giudice di merito esercitato il potere discrezional commisurazione della pena nel rispetto dei parametri normativamente previsti, dovendosi, vieppiù, tenere conto del canone ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minim edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del pr potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e sogget enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale g (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della medi edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 4 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 26/10/2023.