Particolare Tenuità del Fatto: Quando l’Uso di un’Arma fa la Differenza
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta di tutte le circostanze del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come elementi quali la gravità della condotta e l’uso di un’arma possano essere decisivi per negare questo beneficio.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di minaccia aggravata, ai sensi dell’articolo 612, secondo comma, del codice penale. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado concedendo all’imputato la sospensione condizionale della pena, aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando proprio il mancato riconoscimento di tale istituto. Il suo unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta erroneità della valutazione dei giudici di merito, che avrebbero dovuto considerare il fatto come sufficientemente tenue da non meritare una sanzione penale.
L’Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto
L’articolo 131-bis c.p. stabilisce che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale. La valutazione sulla tenuità del fatto non è discrezionale, ma deve basarsi sui parametri indicati dall’articolo 133, primo comma, del codice penale, che includono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato e l’intensità del dolo o il grado della colpa.
La giurisprudenza di legittimità, in particolare le Sezioni Unite, ha consolidato il principio secondo cui tale giudizio richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo ‘manifestamente infondato oltre che generico’. Secondo gli Ermellini, la Corte di Appello aveva correttamente motivato la sua decisione, evidenziando elementi ostativi all’applicazione dell’articolo 131-bis c.p.
Nello specifico, i giudici di merito avevano sottolineato che ‘le modalità della condotta e la gravità della minaccia, oltre che l’utilizzo di un’arma’, costituivano fattori tali da escludere la minima offensività della condotta. Questi elementi, valutati nel loro insieme, delineavano un quadro di gravità incompatibile con il concetto di particolare tenuità del fatto.
La Suprema Corte ha ribadito che, sebbene non sia necessaria una disamina di tutti i parametri previsti dall’art. 133 c.p., è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti per escludere il beneficio. In questo caso, la gravità intrinseca di una minaccia perpetrata con un’arma è stata considerata un indicatore decisivo, capace di superare ogni altra considerazione sulla presunta lieve entità del danno o del pericolo.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui limiti applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione conferma che la valutazione del giudice non deve essere frammentaria, ma deve abbracciare l’intera dinamica delittuosa. Circostanze aggravanti specifiche, come l’uso di un’arma, possono assumere un peso determinante, qualificando il fatto come intrinsecamente non tenue e, di conseguenza, meritevole della sanzione penale. Per i professionisti del diritto e per i cittadini, emerge la chiara indicazione che la gravità delle modalità di esecuzione di un reato è un criterio fondamentale che può precludere l’accesso a benefici previsti per le condotte di minima offensività.
L’uso di un’arma in una minaccia esclude sempre la particolare tenuità del fatto?
Sulla base di questa ordinanza, l’utilizzo di un’arma, unitamente alla gravità della minaccia, è stato considerato un elemento decisivo e sufficiente per escludere la minima offensività richiesta per l’applicazione della causa di non punibilità.
Cosa valuta il giudice per concedere la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Il giudice deve compiere una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenendo conto dei criteri indicati dall’art. 133 del codice penale, come le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato e generico. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione adeguata per negare il beneficio, basandosi su elementi concreti come la gravità della condotta e l’impiego di un’arma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45154 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45154 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 27/06/1989
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di NOME per il reato di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., concedendo all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena (fatto commesso in Sant’Agnello il 26 settembre 2018);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il motivo di ricorso, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare ten del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di qu ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha puntualizzato che le modalità della condotta e la gravità della minaccia, oltre che l’utilizzo di un’arma, costituiss elementi tali da escludere la minima offensività della condotta e dunque l’applicabilità dell’istitu della causa di non punibilità particolare per particolare tenuità del fatto);
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
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