Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7534 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7534  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
Depositata in Cancelleria
Oggi,
21 FEB. 2024
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
DALL’OLIO
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce con la sentenza indicata in epigrafe ha in parziale riforma della decisione di primo grado dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME per i reati di cui ai capi A, B. C e D dell’imputazione in quanto estinti per prescrizione e rideterminata la pena per la residua imputazione (art. 648, secondo comma, cod. pen.) in mesi tre di reclusione ed euro 200.00 di multa.
Ricorre in cassazione l’imputato deducendo un solo motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Assenza della motivazione sulla richiesta di particolare tenuità del fatto.
Nelle conclusioni era stata chiesta la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.), in considerazione della modestia del fatto in giudizio (merce ricettata di modestissimo valore) e della occasionalità della condotta.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza.
La Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi con rinvio alla Corte di appello di Lecce, altra Sezione.
Il giudice omette ogni motivazione sulla richiesta della difesa, di applicazione della particolare tenuità del fatto – pur riconoscendo
l’ipotesi del secondo comma dell’art. 648 cod. pen., in tal modo, valutando il fatto non grave -.
Nella stessa sentenza impugnata si rileva, ai fini de riconoscimento del secondo comma dell’art. 648 cod. pen., che “Il fatto può essere considerato di particolare tenuità vista la lieve consisten economica della merce evidentemente contraffatta – di scarsa fattura e bassa qualità, tanto che veniva venduta in strada, per terra adagiat su un lenzuolo”. La sentenza poi evidenzia anche la bassa consistenza della somma sequestrata quale indice di danno patrimoniale non grave alle case produttrici.
L’omessa motivazione sulla particolare tenuità del fatto, richiesta con l’impugnazione e ribadita anche nelle conclusioni comporta l’annullamento con rinvio della sentenza, sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis C.P.P. e rinvia per nu giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 15/11/2023