Particolare tenuità del fatto e reati tributari: la Cassazione fa chiarezza
L’istituto del particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta una valvola di sfogo del sistema sanzionatorio, consentendo di non punire condotte che, pur costituendo reato, risultano di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione nei reati tributari, caratterizzati da soglie di punibilità precise, è spesso oggetto di dibattito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui limiti di operatività di questa norma in relazione al reato di omesso versamento IVA.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato per il reato di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, per aver omesso di versare l’IVA dovuta per un importo residuo di 284.890,00 euro. La soglia di punibilità per tale reato è fissata per legge a 250.000,00 euro. L’imprenditore decideva di ricorrere in Cassazione, affidandosi a due motivi principali: in primo luogo, chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che lo scostamento dalla soglia fosse minimo; in secondo luogo, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione e i limiti del particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze dell’imprenditore. Con una motivazione netta e aderente a un orientamento giurisprudenziale consolidato, i giudici hanno ribadito i paletti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. in materia tributaria. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri argomentativi chiari.
Il primo motivo di ricorso, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha spiegato che, in tema di omesso versamento IVA, il legislatore ha già compiuto una valutazione precisa sul grado di offensività, fissando una soglia di rilevanza penale a 250.000 euro. Di conseguenza, la causa di non punibilità può trovare applicazione solo quando l’ammontare evaso superi tale soglia di una cifra minima, quasi irrisoria. Nel caso di specie, uno scostamento di oltre 30.000 euro non può in alcun modo essere considerato di “particolare tenuità”, essendo una somma di per sé significativa. La decisione si allinea perfettamente alla giurisprudenza precedente (Cass. n. 12906/2018), che considera il superamento della soglia come un indicatore già ponderato dal legislatore.
Anche il secondo motivo, riguardante le circostanze attenuanti generiche, è stato respinto. I giudici hanno sottolineato che, per negare tale beneficio, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi decisivi. Nel caso in esame, era emerso un precedente penale a carico dell’imprenditore per una violazione in materia di sicurezza sul lavoro. Secondo la Corte, questo precedente, pur non essendo specifico in materia tributaria, rivela una tendenza a gestire l’impresa in modo illecito, un elemento che giustifica pienamente il diniego delle attenuanti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: nei reati tributari con soglia, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è un’eccezione riservata a casi di superamento davvero esiguo della soglia stessa. Un importo che eccede di decine di migliaia di euro il limite di legge non può beneficiare di alcuna clemenza. Inoltre, la pronuncia conferma che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche non si limita al singolo reato contestato, ma può estendersi alla condotta complessiva dell’imputato, includendo precedenti penali che, sebbene di diversa natura, indicano una generale propensione a violare le norme che regolano l’attività d’impresa.
Quando si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di omesso versamento IVA?
Secondo la Corte di Cassazione, si applica solo quando l’importo dell’IVA omessa supera la soglia di punibilità di 250.000 euro di una cifra minima, quasi irrisoria. Uno scostamento di oltre 30.000 euro è stato ritenuto non di particolare tenuità.
Un precedente penale per violazioni sulla sicurezza sul lavoro può impedire la concessione delle attenuanti generiche in un processo per reati tributari?
Sì. La Corte ha ritenuto che un tale precedente, indicando una gestione d’impresa con motivi comuni illeciti, può giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto il giudice valuta la personalità complessiva dell’imputato.
Qual è la conseguenza se la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2649 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2649 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LOVERE il 20/04/1963
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOMECOGNOME che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. in relazione al reato di cui all’art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in ragione del residuo importo della imposta evasa pari a € 284.890,00 )è manifestamente infondato perché contrario all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di pochissimo superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00 dall’art. 10ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018 Rv. 276546 – 01), non essendo stato ritenuto lo scostamento di oltre 30.000,00 euro di particolare tenuità dell’offesa.
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 4 il riferimento al precedente penale della stessa indole con riguardo alla violazione in materia di sicurezza del lavoro (Sez. 3 – , Sentenza n. 20351 del 02/04/2024, Rv. 286324 – 01) e dunque di reati aventi motivi comuni concernenti la gestione dell’impresa).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
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Il Presidente