Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1729 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1729 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIARRE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il primo motivo in merito al diniego della causa di non punibilità per partic tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello fornito adeguata motivazione evidenziando che la pluralità e reiterazione delle condotte illecite di spaccio, non consent ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l’offesa arrecata al bene giuridico;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che sebbene manchi effettivamente una disamina sul punto devoluto con il motivo di appello, la questione della mancata applicazione del circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è stata dedotta in modo assolutamen generico anche in sede di appello, considerato l’assenza di elementi da cui desumere che il profitto delle cessioni possa quantificarsi in soli 60 euro, così da poter essere rilevata in sede a norma dell’art. 591 comma 4, cod. proc. pen., considerati i riferimenti alla ele purezza della sostanza e alla possibilità di conseguire un profitto non minimo da ogni singo cessione;
ritenuto, inoltre, che nella motivazione della sentenza nel valutare l’insussistenza della c di non punibilità ex art. 131 bis, è stata implicitamente esclusa la possibilità di ravvi elementi integrativi dell’attenuante dell’art. 62 n. 4 c.p., sotto il profilo della buo della sostanza stupefacente e del suo valore commerciale non esiguo;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022
Il Presente