Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45215 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45215 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(
Motivi della decisione
NOME, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la pena irrogata in primo grado in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Il ricorrente denuncia violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al diniego dell’applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen ed al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, comma 1, n. 4) cod.pen.
Ha depositato memoria difensiva nella quale insiste nel richiedere l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs 150/22, che ha ampliato l’ambito applicativo dell’istituto.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi,
Quanto alla prima doglianza, è d’uopo rilevare come la Corte di merito abbia offerto congrua motivazione delle ragioni del rigetto della richiesta. Ha posto in rilievo, a questo fine, come le modalità della condotta non fossero connotate dalla minima offensività richiesta per l’esclusione della punibilità (cfr. pag. 3 della motivazione in cui si evidenzia che l’attività illecita è stata posta in essere in una zona in cui si svolge regolarmente attività di spaccio; che il ricorrente è stato trovato in possesso di una somma di danaro riconducibile a pregresse cessioni; che egli non ha avuto remore ad assumere l’iniziativa di offrire lo stupefacente ad un passante sulla pubblica via, dimostrando di essere dedito in modo non occasionale all’attività illecita del commercio di stupefacenti).
Si tratta di argomentazioni riguardanti aspetti valutativi di merito, non censurabili in questa sede, poiché sorrette da intima coerenza logica e rispondenti ai principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, 47039 del 08/10/2015, Derossi e Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015 COGNOME, non massimate sul punto, nelle quali si afferma che il giudice è tenuto a rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di c all’art.133, primo comma, cod.pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento). Ciò anche alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs 150/2022 che non ha innovato sui criteri di valutazione della gravità del fatto, se non attraverso la inclusione della condotta successiva al reato, in questa sede del tutto irrilevante.
Quanto all’insussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen., la Corte territoriale ha ricordato come la speciale tenuità debba riguardare congiuntamente l’entità del lucro e l’evento dannoso o pericolo (Sez. U, 24990/20).
Ha fatto buon governo dei principi richiamati, evidenziando, per un verso, come il grado di offensività della condotta non abbia connotati minirnali, per altro verso, come il ricorrente abbia ottenuto e perseguito guadagni non trascurabili (consegna della dose dietro mercede di euro 20,00; possesso della somma di euro 70,00, in banconote di vario taglio, riconducibile a pregresse cessioni per
modalità di presentazione del danaro e per le condizioni socio economiche del ricorrente).
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr, sidente