Particolare tenuità del fatto: i limiti del ricorso in Cassazione
La questione della particolare tenuità del fatto rappresenta uno degli istituti più rilevanti per la deflazione del sistema penale, ma la sua applicazione segue regole procedurali rigorose. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini entro cui è possibile invocare questa causa di non punibilità, specialmente quando il processo giunge all’ultimo grado di giudizio.
Il caso e la condanna per false dichiarazioni
La vicenda trae origine dalla condanna di un cittadino per il reato previsto dall’articolo 496 del codice penale, relativo alle false dichiarazioni sulla propria identità. Dopo la conferma della sentenza in Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando esclusivamente il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Il concetto di motivo inedito nel processo penale
Il punto centrale della decisione riguarda la natura del motivo di ricorso. La Suprema Corte ha rilevato che la richiesta di applicazione dell’articolo 131-bis c.p. era del tutto nuova, ovvero non era stata formulata durante il giudizio di merito. Nel diritto processuale, un motivo si definisce inedito quando viene sollevato per la prima volta davanti ai giudici di legittimità, precludendo loro la possibilità di valutarlo se la questione poteva essere affrontata precedentemente.
La particolare tenuità del fatto non è automatica
Un principio fondamentale ribadito dai giudici è che il giudice di merito non ha l’obbligo di pronunciarsi d’ufficio sulla particolare tenuità del fatto se non vi è una specifica richiesta della parte interessata. Se l’istituto era già in vigore al momento della deliberazione della sentenza impugnata, l’imputato avrebbe dovuto sollevare la questione in Appello.
L’omissione di questa istanza nelle fasi precedenti rende il motivo inammissibile in Cassazione. La funzione della Corte di Cassazione è infatti quella di verificare la correttezza della legge applicata dai giudici precedenti, non di introdurre nuovi temi di discussione che richiederebbero un accertamento di fatto non effettuato in precedenza.
Le motivazioni
La Corte ha motivato l’inammissibilità sottolineando che la questione dell’applicabilità dell’articolo 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Poiché l’istituto era già vigente durante il processo di merito, la mancata sollecitazione del giudice di secondo grado impedisce alla Cassazione di censurare un’omissione che, tecnicamente, non sussiste. Il giudice non è tenuto a motivare su benefici non richiesti, a meno che la legge non preveda un obbligo specifico di rilevazione d’ufficio, che in questo caso non è stato ravvisato.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione funge da monito per le strategie difensive: le eccezioni e le richieste di benefici legali devono essere formulate tempestivamente nei gradi di merito per non perdere il diritto a vederle riconosciute nei successivi livelli di giudizio.
Si può richiedere la particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
No, se l’istituto era già applicabile durante il processo di merito e non è stato invocato, il motivo è considerato inedito e quindi inammissibile.
Il giudice deve applicare d’ufficio l’articolo 131-bis del codice penale?
In assenza di una specifica richiesta della parte, il giudice di merito non ha l’obbligo di pronunciarsi sulla causa di esclusione della punibilità.
Cosa accade se il ricorso basato su motivi nuovi viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 988 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 988 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME – C.U.I. CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L’Aquila ne ha confermato la condanna per reato di cui all’art. 496 c.p.;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inedito e ricordato che la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se, come nella specie, il predetto istituto era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, e chiarito che sul giudice di merito non grava, in difetto di una specifica richiesta (come nella specie), alcun obbligo di pronunciarsi sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/12/2022